Art. 6
Assistenza alle vittime
In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza alle vittime
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza alle vittime ai sensi dei paragrafi da 2 a 4.
Ai fini della presente direttiva, per «vittime» si intendono tutte le persone — indipendentemente, ad esempio, dallo status socioeconomico, dalle opinioni politiche, dall'età, dallo stato di salute, dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla lingua, dal colore della pelle, dal grado di istruzione, dal genere, dall'identità di genere, dall'espressione di genere o dalle caratteristiche sessuali — che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell' della direttiva 2006/54/CE o dell' della 2010/41/UE.
2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni.
3. Gli organismi per la parità offrono assistenza alle vittime, in primo luogo informandole in merito:
a)
al quadro giuridico, anche con una consulenza mirata alla loro situazione specifica;
b)
ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali;
c)
ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria;
d)
alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali; e
e)
alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni.
4. Gli organismi per la parità informano i denuncianti, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito.
Storico versioni
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