Art. 5
Sensibilizzazione, prevenzione e promozione
In vigore dal 14 mag 2024
Sensibilizzazione, prevenzione e promozione
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate, come ad esempio strategie, per sensibilizzare tutta la popolazione, su tutto il territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti ai sensi delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all'esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi.
2. Gli Stati membri garantiscono che agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, la promozione di azioni positive e l'integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati, la fornitura a questi di formazione, consulenza e sostegno, la partecipazione al dibattito pubblico, la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche. Nello svolgimento di tali attività, gli organismi per la parità possono prendere in considerazione situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, che è intesa come discriminazione fondata sul sesso in combinazione con uno o più motivi di discriminazione protetti a norma della direttiva 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE.
3. Gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti e le modalità di comunicazione appropriati a ciascun gruppo di destinatari. Riservano particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarietà delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online.
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