Art. 4
Risorse
In vigore dal 14 mag 2024
Risorse
Gli Stati membri provvedono, in conformità delle rispettive procedure di bilancio nazionali, affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, per i motivi indicati e negli ambiti disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, incluso il caso in cui gli organismi per la parità facciano parte di organismi plurimandato.
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