Art. 3
Modifiche della direttiva 2001/113/CE
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche della direttiva 2001/113/CE
La direttiva 2001/113/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) si applica ai prodotti definiti nell’allegato I, alle condizioni seguenti:
(*4) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;"
b)
al punto 2 è aggiunto il comma seguente:
«A titolo di deroga al primo comma, gli Stati membri che non autorizzano l’utilizzo dei termini “marmellata” e “marmellata extra” per le denominazioni di vendita “confettura” e “confettura extra” di cui al primo e secondo trattino dell’allegato I, parte I, possono autorizzare sul loro territorio l’uso dell’indicazione “marmellata di frutta mista” o “marmellata di [x] frutti”, dove x indica il numero dei frutti per le marmellate di agrumi fabbricate con tre o più frutti.»
;
c)
il punto 4 è soppresso;
d)
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Le indicazioni di cui al punto 3 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto»
;
e)
il punto 6 è soppresso;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Per la fabbricazione dei prodotti definiti nell’allegato I si può possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all’allegato II e le materie prime conformi all’allegato III.»
;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Entro il 14 giugno 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della fattibilità delle diverse possibilità di etichettatura che indichi il paese o i paesi d’origine in cui il frutto o i frutti utilizzati per la fabbricazione di confetture, gelatine e marmellate di agrumi e crema di marroni sono stati raccolti. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»
;
4)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
5)
l’allegato II è così modificato:
a)
i trattini dal secondo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«—
succo di frutta, concentrato o meno: solo nella confettura,
—
succo di agrumi, concentrato o meno: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
—
succo di piccoli frutti rossi, concentrato o meno: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,
—
succo di barbabietole rosse, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
—
oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate di agrumi e nelle marmellate-gelatine,»
;
b)
è aggiunto il trattino seguente:
«—
additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) .
(*5) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»;"
6)
nell’allegato III, parte B, punto 1, il quarto trattino è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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