Art. 2
Modifiche della direttiva 2001/112/CE
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche della direttiva 2001/112/CE
La direttiva 2001/112/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) si applica ai prodotti definiti nell’allegato I, alle seguenti condizioni:
(*2) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;"
b)
al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
In alternativa alle denominazioni di vendita di cui alla lettera a), l’allegato III fornisce un elenco di denominazioni specifiche. Se un operatore usa le denominazioni di cui all’allegato III, parte I, queste sono usate nella lingua e alle condizioni ivi specificate. Per quanto riguarda le denominazioni di cui all’allegato III, parte II, gli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato possono stabilire che tali denominazioni siano usate in una o più lingue ufficiali dell’Unione.»
;
c)
è inserito il punto seguente:
«4.
La dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”» può comparire sull’etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui al punto 1 dell’allegato I, parte I.»
;
d)
il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Fatto salvo l’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l’etichettatura comporta la dicitura “da concentrato/i” o “parzialmente da concentrato/i”, a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.»
;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Per la fabbricazione dei prodotti definiti nell’allegato I, parte I, si può ricorrere esclusivamente ai trattamenti e alle sostanze di cui all’allegato I, parte II e alle materie prime conformi all’allegato II della presente direttiva. Inoltre i nettari di frutta sono conformi all’allegato IV.»
;
3)
l’ è così modificato:
a)
il comma unico diventa paragrafo 1;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo norme concernenti le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali dei prodotti di cui al punto 6, lettere a) e b), e al punto 7 dell’allegato I, parte I e l’uso dei processi autorizzati per ridurre gli zuccheri di cui al punto 3 di tale allegato, parte II.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i metodi di analisi, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, per verificare se i prodotti di cui al punto 1, lettere a) e b), al punto 2, al punto 6, lettere a) e b), e al punto 7 dell’allegato I, parte I, sono conformi alla presente direttiva.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.
Fino all’adozione dei pertinenti atti di esecuzione gli Stati membri di avvalgono, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto della presente direttiva.»
;
4)
l’articolo 7 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 ottobre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»
;
b)
al paragrafo 3, il termine «» è sostituito dai termini «, paragrafi 1 e 2»;
c)
al paragrafo 5, il termine «» è sostituito dai termini «, paragrafi 1 e 2»;
5)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 7 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 in relazione all’, paragrafo 3, della presente direttiva. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) .
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 7 quater
Entro il 14 giugno 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della fattibilità delle diverse possibilità di etichettatura che indichi il paese o i paesi d’origine in cui il frutto o i frutti utilizzati per la fabbricazione di un succo di frutta o della purea di frutta sono stati raccolti. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
(*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
6)
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva;
7)
nell’allegato IV, sezione I, la ventiquattresima riga, «Cotogne», è sostituita dalla seguente: «Cotogne (Cydonia oblonga L.) 50»;
8)
nell’allegato V tra la righe «ribes neri» e «uva» è inserita la riga seguente:
«Cocco (*)
Cocos nucifera L.
4,5 ».
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