Art. 1
Modifiche della direttiva 2001/110/CE
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche della direttiva 2001/110/CE
La direttiva 2001/110/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) si applica ai prodotti definiti nell’allegato I, alle seguenti condizioni:
(*1) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;"
b)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
le denominazioni di vendita di cui all’allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita “miele”, a eccezione del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.
Tuttavia,
a)
ove si tratti di miele per uso industriale, la menzione “unicamente ad uso culinario” deve essere riportata in immediata prossimità della denominazione del prodotto;
b)
a esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
—
all’origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell’origine indicata;
—
all’origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata;
—
a criteri di qualità specifici;»
;
c)
il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4)
a)
il paese d’origine in cui il miele è stato raccolto è indicato sull’etichetta. Se il miele è originario di più paesi, i paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull’etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5 %, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell’operatore.
Tuttavia, riguardo al miele immesso sul mercato nel loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che, qualora il numero di paesi d’origine del miele in una miscela sia superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentino oltre il 50 % della miscela, sia consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e che gli altri paesi d’origine debbano essere indicati in ordine decrescente senza percentuale.
Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei paesi d’origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell’ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;
b)
i dettagli da fornire ai sensi della lettera a) del presente punto sono considerati obbligatori in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011.»
;
2)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all’allegato I, punto 3.
La Commissione, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i metodi di analisi per verificare se il miele è conforme alla presente direttiva.
La Commissione, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, adotta, entro il 14 giugno 2028, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di analisi per individuare il miele adulterato.
Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Fino all’adozione degli atti di esecuzione pertinenti, gli Stati membri si avvalgono, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto della presente direttiva.»
;
3)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
1. Allo scopo di garantire prassi commerciali leali e tutelare gli interessi dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, riguardo al completamento della presente direttiva stabilendo quanto segue:
a)
il criterio secondo cui un miele è “principalmente” di origine floreale o vegetale, come previsto dall’, punto 2, secondo comma, lettera b), primo trattino;
b)
le caratteristiche di composizione, al fine di garantire che il miele, ad eccezione del “miele per uso industriale” di cui all’allegato I, punto 3, che viene immesso sul mercato come miele o utilizzato in un prodotto destinato al consumo umano, non sia stato riscaldato o trattato in modo da distruggerne o deattivarne sensibilmente gli enzimi naturali, tenendo conto dell’indice di invertasi;
c)
i criteri per garantire e verificare che nel miele immesso sul mercato come miele o utilizzato in un prodotto destinato al consumo umano, ad eccezione del “miele per uso industriale” definito all’allegato I, punto 3, il polline non sia stato eliminato e che il tenore assoluto di polline e lo spettro pollinico non siano modificati, tenendo conto del contenuto di polline, delle dimensioni minime del polline e delle dimensioni delle maglie dei filtri;
d)
il contenuto minimo di polline nel miele per uso industriale a seguito dell’eliminazione di sostanze organiche o inorganiche estranee;
e)
i metodi e i criteri per determinare il luogo di raccolta del miele e i requisiti di tracciabilità del miele a livello dell’Unione, dal produttore che effettua la raccolta o dall’importatore al consumatore.
La Commissione adotta gli atti delegati di cui alle lettere da b) a e) del primo comma entro il 14 giugno 2029.
Prima di adottare tali atti delegati la Commissione conduce studi di fattibilità. Nello studio di fattibilità che conduce con riguardo al primo comma, lettera e), la Commissione comprende un’analisi delle soluzioni o dei metodi digitali disponibili, compreso, se del caso, un codice di identificazione univoco o tecniche analoghe.
Negli atti delegati di cui al primo comma la Commissione prevede adeguate disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione di tali atti delegati.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II, adeguando le caratteristiche di composizione elencate nell’allegato ai criteri stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo.
Articolo 4 ter
1. È istituita una piattaforma così composta:
a)
rappresentanti di Stati membri, autorità competenti e laboratori designati;
b)
esperti in rappresentanza dei portatori di interessi nella catena di approvvigionamento del miele;
c)
esperti in rappresentanza della società civile;
d)
esperti nominati a titolo personale, in possesso di comprovate conoscenze ed esperienza nei settori interessati dalla presente direttiva;
e)
esperti in rappresentanza del mondo accademico, compresi università, istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche.
2. La piattaforma:
a)
raccoglie dati sui metodi per migliorare i controlli di autenticità del miele, in particolare i metodi per il rilevamento dell’adulterazione del miele, in vista di una loro eventuale armonizzazione;
b)
fornisce raccomandazioni relative a un sistema di tracciabilità dell’Unione, al fine di rintracciare il miele risalendo al produttore che ha effettuato la raccolta o all’importatore;
c)
fornisce raccomandazioni sull’eventuale necessità di aggiornare le caratteristiche di composizione e altri parametri di qualità stabiliti nella presente direttiva;
d)
fornisce raccomandazioni in vista dell’istituzione di un laboratorio di riferimento dell’Unione.
3. La piattaforma è presieduta dalla Commissione, la quale adotta norme in merito alla composizione e ai metodi di lavoro della piattaforma. La Commissione può invitare esperti con competenze specifiche su base ad hoc.»
;
4)
l’allegato I è così modificato:
a)
al punto 2, lettera b), il punto viii) è soppresso;
b)
al punto 3, il terzo trattino è sostituito dai seguenti:
«—
essere stato surriscaldato, o
—
essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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