Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 mag 2024
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che fanno domanda di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, comprese la frontiera esterna, le acque territoriali o le zone di transito, purché tali cittadini di paesi terzi e apolidi siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti. La presente direttiva si applica anche ai familiari di un richiedente, a condizione che siano inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale. 2.   La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri. 3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese a ottenere forme di protezione diverse da quelle conferite dal regolamento (UE) 2024/1347.
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