Art. 4
Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
In vigore dal 24 apr 2024
Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I. Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.
La Commissione formula orientamenti sul calcolo della prestazione energetica degli elementi edilizi trasparenti che fanno parte dell’involucro dell’edificio e sul modo in cui tenere conto dell’energia ambientale.
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