Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 apr 2024
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni; 2) «edificio a emissioni zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra conformemente all’; 3) «edificio a energia quasi zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, che non è peggiore del livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o l’energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze; 4) «norme minime di prestazione energetica»: le regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell’ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato, quale vendita, locazione, donazione o cambio di destinazione nel catasto o nel registro immobiliare, in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti; 5) «enti pubblici»: gli enti pubblici quali definiti all’, punto 12), della direttiva (UE) 2023/1791; 6) «sistema tecnico per l’edilizia»: l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio di energia in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili; 7) «sistema di automazione e controllo dell’edificio»: un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi; 8) «prestazione energetica di un edificio»: la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico e l’illuminazione; 9) «energia primaria»: l’energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione; 10) «misurato»: misurato da un dispositivo pertinente, come un contatore di energia, un misuratore di potenza, un dispositivo di misurazione e monitoraggio della potenza o un contatore di elettricità; 11) «fattore di energia primaria non rinnovabile»: un indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti non rinnovabili per un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, per l’energia fornita; 12) «fattore di energia primaria rinnovabile»: un indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti rinnovabili proveniente da una fonte energetica in loco, vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, per l’energia fornita; 13) «fattore di energia primaria totale»: la somma dei fattori di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile per un dato vettore energetico; 14) «energia da fonti rinnovabili»: l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas; 15) «involucro di un edificio»: gli elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno; 16) «unità immobiliare»: una parte, un piano o un appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente; 17) «elemento edilizio»: un sistema tecnico per l’edilizia o un componente dell’involucro di un edificio; 18) «edificio residenziale o unità immobiliare residenziale»: l’insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia per tutto l’anno; 19) «passaporto di ristrutturazione»: una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica; 20) «ristrutturazione profonda»: una ristrutturazione che è in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto», che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un’unità immobiliare: a) entro il 10 gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero; b) a decorrere dal 1o gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni; 21) «ristrutturazione profonda per fasi»: una ristrutturazione profonda effettuata in un numero massimo di fasi, come stabilito nel passaporto di ristrutturazione; 22) «ristrutturazione importante»: la ristrutturazione di un edificio quando: a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edificio o i sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25 % del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato; oppure b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio; gli Stati membri possono scegliere di applicare l’opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b); 23) «emissioni operative di gas a effetto serra»: le emissioni di gas a effetto serra associate al consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia nel corso dell’uso e del funzionamento dell’edificio; 24) «emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita»: le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante l’intero ciclo di vita di un edificio, compresi la produzione e il trasporto di prodotti da costruzione, le attività nel cantiere, il consumo di energia nell’edificio e la sostituzione dei prodotti da costruzione, come pure le attività di demolizione, trasporto e gestione dei rifiuti e il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento finale; 25) «potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita» o «GWP (global warming potential) nel corso del ciclo di vita»: un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell’arco del suo ciclo di vita completo; 26) «divergenza di interessi»: la divergenza di interessi quale definita all’, punto 54), della direttiva (UE) 2023/1791; 27) «povertà energetica»: la povertà energetica quale definita all’, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791; 28) «famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, particolarmente esposte ai costi energetici elevati e prive dei mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano; 29) «norma europea»: una norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e messa a disposizione per uso pubblico; 30) «attestato di prestazione energetica»: un documento, riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato in conformità di una metodologia adottata a norma dell’; 31) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica; 32) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: a) il costo più basso è determinato tenendo conto: i) della categoria e dell’uso dell’edificio interessato: ii) dei costi di investimento legati all’energia in base alle previsioni ufficiali; iii) dei costi di manutenzione e di funzionamento, compresi i costi energetici, tenendo conto dei costi delle quote di gas a effetto serra; iv) delle esternalità ambientali e sanitarie del consumo di energia; v) degli utili derivanti dalla produzione di energia in loco, se del caso; vi) degli eventuali costi di gestione dei rifiuti; e b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro e si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo complesso, oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi. Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva; 33) «punto di ricarica»: un punto di ricarica quale definito all’, punto 48), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio (27); 34) «pre-cablaggio»: tutte le misure necessarie per consentire l’installazione di punti di ricarica, compresi la trasmissione di dati, i cavi, i circuiti dei cavi e, ove necessario, i contatori elettrici; 35) «parcheggio coperto»: una costruzione coperta, con almeno tre posti auto, che non utilizza energia per il condizionamento degli ambienti interni; 36) «microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell’anno 2022, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi; 37) «ricarica intelligente»: la ricarica intelligente quale definita all’, secondo comma, punto 14 quaterdecies), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (28); 38) «ricarica bidirezionale»: la ricarica bidirezionale quale definita all’, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1804; 39) «norme sul portafoglio ipotecario»: i meccanismi che incentivano i prestatori di mutui ipotecari a definire un percorso per aumentare la prestazione energetica mediana del portafoglio di edifici coperti dai loro mutui ipotecari a orizzonte 2030 e 2050 e a incoraggiare i potenziali clienti a migliorare la prestazione energetica dei loro beni immobiliari in linea con l’ambizione dell’Unione in materia di decarbonizzazione e con i pertinenti obiettivi energetici nel settore del consumo energetico degli edifici, sulla base dei criteri volti a determinare l’ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti all’ del regolamento (UE) 2020/852; 40) «regime finanziario in funzione del risparmio»: un sistema di prestiti dedicato esclusivamente ai miglioramenti della prestazione energetica in cui, nella definizione del sistema, è stabilita una correlazione tra i rimborsi dei prestiti e i risparmi energetici conseguiti, tenendo conto anche di altri fattori economici, quali l’indicizzazione del costo dell’energia, i tassi di interesse, l’aumento del valore delle attività e il rifinanziamento dei prestiti; 41) «registro digitale degli edifici»: repertorio comune di tutti i dati edilizi pertinenti compresi i dati relativi alla prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli indicatori di predisposizione all’intelligenza degli edifici, nonché ai dati relativi al GWP nel corso del ciclo di vita, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile e tra i proprietari e gli occupanti, gli istituti finanziari e gli enti pubblici; 42) «impianto di condizionamento d’aria»: un complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura; 43) «impianto di riscaldamento»: un complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permette di aumentare la temperatura; 44) «impianto di ventilazione»: un sistema tecnico per l’edilizia che immette aria esterna in uno spazio sfruttando mezzi naturali o meccanici; 45) «generatore di calore»: la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per gli usi indicati nell’allegato I, avvalendosi di uno o più dei processi seguenti: a) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; b) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; c) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore; 46) «generatore di freddo»: la parte di un impianto di condizionamento d’aria che genera freddo utile per gli usi indicati nell’allegato I; 47) «contratti di rendimento energetico»: i contratti di rendimento energetico quali definiti all’, punto 33, della direttiva (UE) 2023/1791; 48) «caldaia»: il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione; 49) «potenza nominale utile»: la potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore; 50) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale o decentralizzata di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione; 51) «superficie coperta utile»: la superficie di un edificio necessaria come parametro per quantificare le condizioni d’uso specifiche espresse per unità di superficie coperta e per l’applicazione delle semplificazioni e delle regole di suddivisione in zone e di assegnazione o riassegnazione; 52) «superficie di riferimento»: la superficie coperta utilizzata come dimensione di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici utili degli spazi all’interno dell’involucro dell’edificio specificato; 53) «limite della valutazione»: il limite entro il quale l’energia fornita e l’energia esportata sono misurate o calcolate; 54) «in loco»: in un particolare edificio o su un particolare edificio o sull’area di ubicazione dell’edificio; 55) «energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze»: l’energia da fonti rinnovabili prodotta entro un perimetro locale o distrettuale di un particolare edificio, che soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) può essere distribuita e consumata solo entro il perimetro locale e distrettuale attraverso una rete di distribuzione dedicata; b) permette di calcolare un fattore di energia primaria specifico valido solo per l’energia da fonti rinnovabili prodotta entro quel perimetro locale e distrettuale; e c) può essere consumata in loco mediante una connessione dedicata alla fonte di produzione, qualora tale connessione dedicata richieda attrezzature specifiche per l’approvvigionamento e la misurazione sicuri dell’energia destinata all’autoconsumo dell’edificio; 56) «servizi connessi alla prestazione energetica degli edifici» o «servizi EPB»(energy performance of buildings — EPB): servizi quali il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, l’acqua calda per uso domestico e l’illuminazione e altri servizi per i quali il consumo energetico è preso in considerazione ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici; 57) «fabbisogno energetico»: l’energia che deve essere fornita o estratta da un ambiente condizionato per mantenervi le condizioni ambientali auspicate per un dato periodo di tempo senza tener conto delle inefficienze del sistema tecnico per l’edilizia; 58) «uso energetico» o «consumo energetico»: l’immissione di energia in un sistema tecnico per l’edilizia per fornire un servizio EPB destinato a soddisfare un fabbisogno energetico; 59) «autoconsumo»: l’uso di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o di energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze da parte di sistemi tecnici in loco per i servizi EPB; 60) «altri consumi in loco»: usi in loco diversi dai servizi EPB; compresi apparecchiature, carichi vari e ausiliari o punti di ricarica per elettromobilità; 61) «intervallo di calcolo»: l’intervallo di tempo discreto usato per il calcolo della prestazione energetica; 62) «energia fornita»: l’energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi tecnici per l’edilizia attraverso il limite di valutazione per soddisfare gli usi considerati o per produrre l’energia ai fini dell’esportazione; 63) «energia esportata»: la quota di energia rinnovabile, espressa per vettore energetico e per fattore di energia primaria, esportata verso la rete anziché essere usata in loco per autoconsumo o per altri usi; 64) «posto bici»: uno spazio designato per il parcheggio di almeno una bicicletta; 65) «parcheggio fisicamente adiacente a un edificio»: parcheggio destinato all’uso dei residenti, dei visitatori o dei lavoratori di un edificio e ubicato all’interno dell’area appartenente all’edificio o nelle sue immediate vicinanze; 66) «qualità degli ambienti interni»: il risultato di una valutazione delle condizioni all’interno di un edificio che influiscono sulla salute e sul benessere dei suoi occupanti, basata su parametri quali quelli relativi a temperatura, umidità, tasso di ventilazione e presenza di contaminanti.
Storico versioni

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