Art. 3
Recepimento
In vigore dal 13 mar 2024
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni dal 16 aprile 2026, ad eccezione delle misure di recepimento dell’, paragrafo 12, e delle misure di recepimento dell’, paragrafo 7, per quanto riguarda l’articolo 20 bis della direttiva 2009/65/CE, che si applicano a decorrere dal 16 aprile 2027.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:927:oj#art-3