Art. 1
Modifiche della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche della direttiva 2011/61/UE
La direttiva 2011/61/UE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
la lettera ag) è sostituita dalla seguente:
«ag)
«investitore professionale», l’investitore che sia considerato un cliente professionale o possa, su richiesta, essere trattato come cliente professionale ai sensi dell’allegato II della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«ap)
«depositario centrale di titoli», il depositario centrale di titoli ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
aq)
«capitale del FIA», conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato per un FIA, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;
ar)
«concessione del prestito» o «concedere un prestito», la concessione di un prestito:
i)
direttamente da parte di un FIA in qualità di prestatore originario; oppure
ii)
indirettamente attraverso un terzo o una società veicolo che concede un prestito per un FIA o per conto dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del prestito, o all’accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere esposizioni sul prestito;
as)
«prestito di azionista», un prestito concesso da un FIA a un’impresa nella quale detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto e che non può essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa;
at)
«FIA concedente prestiti», un FIA:
i)
la cui strategia di investimento consiste principalmente nel concedere prestiti; oppure
ii)
i cui prestiti concessi hanno un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del suo valore patrimoniale netto;
au)
«FIA che utilizza la leva finanziaria», un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, sia tramite il prestito di contante o di titoli oppure tramite la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o mediante qualsiasi altro mezzo.
(*2) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;"
2)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 4, lettera b) è aggiunto il punto seguente:
«iv)
qualsiasi altra funzione o attività già svolta dal GEFIA in relazione a un FIA da lui gestito a norma del presente articolo, o in relazione ai servizi che fornisce a norma del presente paragrafo, a condizione che eventuali conflitti di interesse creati dalla fornitura di tale funzione o attività ad altre parti siano gestiti in modo adeguato.»;
b)
al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
«c)
l’amministrazione degli indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011;
d)
le attività di gestione di crediti in conformità della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
(*3) Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell’8.12.2021, pag. 1).»;"
c)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
la lettera b) è soppressa;
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
l’amministrazione degli indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 che sono utilizzati nei FIA che gestiscono.»;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’articolo 15, l’articolo 16, ad eccezione del paragrafo 5, primo comma, e gli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE si applicano nel caso in cui i servizi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), del presente articolo, concernenti uno o più degli strumenti elencati nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, siano prestati dai GEFIA.»
;
3)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri dispongono che il GEFIA che presenta domanda di autorizzazione fornisca alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le seguenti informazioni relative al GEFIA:
a)
informazioni sulle persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui all’allegato I, comprese:
i)
una descrizione del ruolo, del titolo e del livello di responsabilità di tali persone;
ii)
una descrizione delle linee di riporto e delle responsabilità di tali persone all’interno e all’esterno del GEFIA;
iii)
una visione globale dell’ammontare di tempo che ciascuna di tali persone dedica a ciascuna responsabilità;
iv)
una descrizione delle risorse umane e tecniche che sostengono le attività di tali persone;
a bis)
la denominazione legale e il codice identificativo giuridico pertinente del GEFIA;
b)
informazioni sull’identità degli azionisti o dei soci del GEFIA, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi delle partecipazioni;
c)
un programma di attività che delinei la struttura organizzativa del GEFIA, ivi comprese informazioni sul modo in cui il GEFIA intende conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai sensi dei capi II, III e IV e, laddove applicabili, dei capi da V a VIII della presente direttiva, e agli obblighi cui è tenuto a norma dell’, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche idonee che il GEFIA impiegherà a tale scopo;
d)
informazioni in materia di politiche e prassi remunerative del GEFIA ai sensi dell’articolo 13;
e)
informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni in conformità dell’articolo 20, fra cui almeno:
i)
per ciascun delegato:
—
la denominazione legale e il codice identificativo pertinente,
—
la giurisdizione in cui è stato istituito e
—
se del caso, la sua autorità di vigilanza;
ii)
una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche che il GEFIA utilizza per:
—
svolgere i compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio nell’ambito del GEFIA e
—
monitorare l’attività delegata;
iii)
per ciascuno dei FIA che il GEFIA gestisce o che intende gestire:
—
una breve descrizione della funzione di gestione del portafoglio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale e
—
una breve descrizione della funzione di gestione del rischio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale;
iv)
una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza svolte dal GEFIA per monitorare l’attività delegata.
(*4) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le autorità competenti informano, su base trimestrale, l’AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente capo e di qualsiasi cambiamento dell’elenco dei FIA gestiti o commercializzati nell’Unione da parte di GEFIA autorizzati.
L’AESFEM tiene un registro centrale pubblico che identifica ciascun GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti per ciascuno di tali GEFIA e un elenco dei FIA gestiti o commercializzati nell’Unione da detto GEFIA. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.»
;
c)
i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;
d)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Entro il 16 aprile 2029, l’AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che analizza le prassi di mercato in materia di delega e la conformità ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all’articolo 20, anche sulla base dei dati comunicati alle autorità competenti a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), e dell’esercizio dei poteri di convergenza dell’AESFEM in materia di vigilanza. La relazione analizza inoltre la conformità ai requisiti sostanziali della presente direttiva.»
;
4)
all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA abbiano i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dai FIA gestiti dal GEFIA, i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica sono comunicati immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri d’origine del GEFIA e l’attività del GEFIA è decisa da almeno due persone fisiche che soddisfino tali requisiti e che siano impiegate a tempo pieno dal GEFIA in questione o siano membri esecutivi o membri dell’organo direttivo del GEFIA impegnati a tempo pieno nella conduzione della sua attività e che siano domiciliate nell’Unione;»
5)
all’articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera f), l’AESFEM, entro il 16 ottobre 2025 presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in cui valuta i costi addebitati dai GEFIA agli investitori dei FIA che gestiscono e spiega i motivi dell’entità di tali costi e di eventuali differenze tra di essi, comprese le differenze derivanti dalla natura del FIA interessato. Nell’ambito di tale valutazione, l’AESFEM analizza, nel quadro dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’adeguatezza e l’efficacia dei criteri stabiliti negli strumenti di convergenza dell’AESFEM in materia di vigilanza sui costi.
Ai fini di tale relazione e a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti forniscono all’AESFEM una tantum i dati sui costi, tra cui tutti i costi, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente a carico degli investitori o del GEFIA in relazione alle operazioni del FIA, e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti al FIA. Le autorità competenti mettono tali dati a disposizione dell’AESFEM nell’ambito dei loro poteri, tra cui il potere di obbligare i GEFIA a fornire le informazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, della presente direttiva.»
;
6)
all’articolo 14 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Se un GEFIA gestisce o intende gestire un FIA su iniziativa di un terzo, compresi i casi in cui tale FIA utilizza il nome di un terzo iniziatore o in cui un GEFIA nomina un terzo iniziatore come delegato in conformità dell’articolo 20, il GEFIA, tenendo conto di eventuali conflitti di interesse, presenta spiegazioni dettagliate e dimostra la propria conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle autorità competenti del proprio Stato membro d’origine. In particolare, il GEFIA precisa le misure ragionevoli adottate per prevenire i conflitti di interesse derivanti dai rapporti con il terzo o, qualora non sia possibile prevenire tali conflitti di interesse, le modalità con cui individua, gestisce, monitora e, se del caso, divulga tali conflitti di interesse per evitare che incidano negativamente sugli interessi del FIA e dei suoi investitori.»
;
7)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
è aggiunta la lettera seguente:
«d)
per quanto riguarda le attività di concessione di prestiti, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la concessione del prestito.»;
ii)
sono aggiunti i commi seguenti:
«Ai fini del primo comma, lettera d), qualora i GEFIA gestiscano FIA che svolgono attività di concessione di prestiti, incluso quando tali FIA assumono esposizioni sui prestiti tramite terzi, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la valutazione del rischio di credito e per la gestione e il monitoraggio del loro portafoglio di crediti, mantengono aggiornati ed efficaci tali politiche, procedure e processi e li riesaminano periodicamente, con frequenza almeno annuale.
Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), i requisiti di cui al primo comma, lettera d), e al secondo comma del presente paragrafo non si applicano alla concessione di prestiti di azionista qualora il valore nozionale di tali prestiti non superi in totale il 150 % del capitale del FIA.»;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. Il GEFIA garantisce che, qualora un FIA da esso gestito conceda prestiti, il valore nozionale dei prestiti concessi da tale FIA a ogni singolo mutuatario non superi in totale il 20 % del capitale del FIA qualora il mutuatario sia uno dei soggetti seguenti:
a)
un’impresa finanziaria quale definita all’articolo 13, punto 25, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
b)
un FIA; oppure
c)
un OICVM.
La restrizione di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica le soglie, le restrizioni e le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 345/2013 (*6), (UE) n. 346/2013 (*7) e (UE) 2015/760 (*8) del Parlamento europeo e del Consiglio.
4 ter. Un GEFIA assicura che la leva finanziaria di un FIA da lui gestito concedente prestiti non rappresenti più del:
a)
175 %, qualora il FIA sia di tipo aperto;
b)
300 %, qualora il FIA sia di tipo chiuso.
La leva finanziaria di un FIA concedente prestiti è espressa come il rapporto tra l’esposizione del FIA, calcolata secondo il metodo degli impegni definito mediante gli atti delegati di cui all’, paragrafo 3, e il suo valore patrimoniale netto.
Gli accordi di assunzione in prestito interamente coperti dagli impegni di capitale contrattuali degli investitori del FIA concedente prestiti non sono considerati come esposizione ai fini del calcolo del rapporto di cui al secondo comma.
Qualora un FIA concedente prestiti violi i requisiti di cui al presente paragrafo e la violazione sia al di fuori del controllo del GEFIA che lo gestisce, il GEFIA, entro un periodo adeguato, adotta le misure che sono necessarie per rettificare la posizione, tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nel FIA concedente prestiti.
Fatti salvi i poteri delle autorità competenti di cui all’articolo 25, paragrafo 3, i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo non si applicano a un FIA concedente prestiti le cui attività di prestito consistono unicamente nel concedere prestiti di azionisti, a condizione che il valore nozionale di tali prestiti non superi in totale il 150 % del capitale del FIA.
4 quater. Il limite di investimento del 20 % di cui al paragrafo 4 bis:
a)
si applica entro la data specificata nel regolamento, nei documenti costitutivi o nel prospetto del FIA, che non è posteriore a 24 mesi dalla data della prima sottoscrizione delle quote o delle azioni del FIA;
b)
cessa di essere applicato quando il GEFIA inizia a vendere attività del FIA in modo da rimborsare le quote o le azioni nel quadro della liquidazione del FIA; e
c)
è temporaneamente sospeso se il capitale del FIA è aumentato o ridotto.
La sospensione di cui al primo comma, lettera c), è limitata nel tempo al periodo che è strettamente necessario tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nel FIA e, in ogni caso, non ha una durata superiore a 12 mesi.
4 quinquies. La data di applicazione di cui al paragrafo 4 quater, primo comma, lettera a), tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui il FIA deve investire. In circostanze eccezionali, le autorità competenti del GEFIA, dietro presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, possono approvare una proroga di tale termine non superiore a 12 mesi.
4 sexies. Il GEFIA assicura che un FIA da esso gestito non conceda prestiti ai soggetti seguenti:
a)
il GEFIA o il personale di tale GEFIA;
b)
il depositario del FIA o i soggetti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione al FIA in conformità dell’articolo 21;
c)
un soggetto cui il GEFIA ha delegato funzioni in conformità dell’articolo 20 o il personale di tale soggetto;
d)
un soggetto appartenente allo stesso gruppo, quale definito all’, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), cui appartiene il GEFIA, tranne nel caso in cui tale soggetto sia un’impresa finanziaria che finanzia esclusivamente debitori non menzionati alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
4 septies. Qualora un FIA conceda prestiti, i proventi dei prestiti, al netto di eventuali commissioni consentite per la loro amministrazione, sono attribuiti integralmente a tale FIA. Tutti i costi e le spese collegati all’amministrazione dei prestiti sono comunicati in conformità dell’articolo 23.
4 octies. Fatti salvi altri strumenti del diritto dell’Unione, uno Stato membro può vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori quali definiti all’, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) e può vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio. Tale divieto non pregiudica la commercializzazione nell’Unione di FIA che concedono prestiti ai consumatori o esercitano attività di gestione dei crediti concessi ai consumatori.
4 nonies. Gli Stati membri vietano ai GEFIA di gestire FIA che svolgono attività di concessione di prestiti nel caso in cui la strategia di investimento di tali FIA consista, del tutto o in parte, nel concedere prestiti al solo scopo di trasferire tali prestiti o esposizioni a terzi.
4 decies. Il GEFIA garantisce che il FIA gestito conservi il 5 % del valore nozionale di ciascun prestito che il FIA ha concesso e successivamente trasferito a terzi. Tale percentuale di ciascun prestito è trattenuta:
a)
fino alla scadenza, per i prestiti la cui scadenza ha un termine massimo di otto anni, o per i prestiti concessi ai consumatori indipendentemente dalla loro scadenza; e
b)
per un periodo di almeno otto anni per gli altri prestiti.
In deroga al primo comma, il requisito ivi stabilito non si applica se:
a)
il GEFIA inizia a vendere attività del FIA in modo da rimborsare le quote o le azioni nel quadro della liquidazione del FIA;
b)
la cessione è necessaria ai fini della conformità alle misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215 TFUE o per rispettare i requisiti del prodotto;
c)
la vendita del prestito è necessaria per consentire al GEFIA di attuare la strategia di investimento del FIA gestito nel migliore interesse degli investitori del FIA; oppure
d)
la vendita del prestito è dovuta a un peggioramento del rischio associato al prestito, rilevato dal GEFIA nell’ambito delle sue attività di dovuta diligenza e della procedura di gestione del rischio di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e l’acquirente è informato di tale peggioramento al momento dell’acquisto del prestito.
Su richiesta delle autorità competenti del suo Stato membro d’origine, il GEFIA dimostra di soddisfare le condizioni per l’applicazione della pertinente deroga di cui al secondo comma.
(*5) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)."
(*6) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1)."
(*7) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18)."
(*8) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98)."
(*9) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)."
(*10) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).»;"
8)
all’articolo 16 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Un GEFIA garantisce che il FIA concedente prestiti da esso gestito sia di tipo chiuso.
In deroga al primo comma, un FIA che concede prestiti può essere di tipo aperto a condizione che il GEFIA che lo gestisce sia in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA.
Il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica le soglie, le restrizioni e le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) 2015/760.
2 ter. Al fine di assicurare la conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto seleziona almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati, fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, dopo aver valutato l’idoneità di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del FIA. Il GEFIA include tali strumenti nel regolamento o nell’atto costitutivo del FIA ai fini del possibile utilizzo nell’interesse degli investitori del FIA. Tale selezione non può comprendere soltanto gli strumenti di cui all’allegato V, punti 5 e 6.
In deroga al primo comma, un GEFIA può decidere di selezionare un solo strumento di gestione della liquidità fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, per il FIA gestito, se tale FIA è autorizzato come fondo comune monetario conformemente al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11).
Il GEFIA attua politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l’utilizzo di tale strumento. La selezione di cui al primo e al secondo comma e le politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA.
Il rimborso in natura di cui all’allegato V, punto 8, è attivato soltanto per far fronte ai rimborsi richiesti da investitori professionali e se il rimborso in natura corrisponde a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA.
In deroga al quarto comma del presente paragrafo, il rimborso in natura non deve corrispondere a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA se tale FIA è commercializzato esclusivamente presso investitori professionali o se lo scopo della politica di investimento di tale FIA è quello di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, e se tale FIA è un fondo indicizzato quotato (Exchange Traded Fund) quale definito all’, punto 46, della direttiva 2014/65/UE.
2 quater. Un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto può, nell’interesse degli investitori del FIA, sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso delle quote o azioni del FIA di cui all’allegato V, punto 1, o, qualora tali strumenti siano contemplati dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, attivare o disattivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, conformemente al paragrafo 2 ter del presente articolo. Il GEFIA può anche attivare, nell’interesse degli investitori del FIA, i conti side pocket di cui all’allegato V, punto 9.
Un GEFIA ricorre alla sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, o ai conti side pocket di cui al primo comma soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando ciò sia giustificato, tenuto conto degli interessi degli investitori del FIA.
2 quinquies. Un GEFIA informa senza indugio le autorità competenti del suo Stato membro d’origine:
a)
se il GEFIA attiva o disattiva lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punto 1;
b)
se il GEFIA attiva o disattiva qualsiasi altro strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, secondo modalità che non rientrano nel normale svolgimento dell’attività previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.
Entro un termine ragionevole prima di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punto 9, il GEFIA notifica tale attivazione o disattivazione alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine.
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti di uno Stato membro ospitante del GEFIA, l’AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo. L’AESFEM ha il potere di condividere le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo con le autorità competenti.
2 sexies. Gli Stati membri garantiscono che per i GEFIA che gestiscono FIA di tipo aperto siano disponibili almeno gli strumenti di gestione della liquidità di cui all’allegato V.
2 septies. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i requisiti che un FIA concedente prestiti deve rispettare per poter mantenere una forma aperta. Tali requisiti comprendono un robusto sistema di gestione della liquidità, la disponibilità di attività liquide e prove di stress, nonché un’adeguata politica di rimborso che tenga conto del profilo di liquidità dei FIA concedenti prestiti. Tali requisiti tengono altresì debitamente conto delle esposizioni creditizie sottostanti, del tempo medio di rimborso dei prestiti e della granularità e composizione complessive dei portafogli dei FIA concedenti prestiti.
2 octies. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all’allegato V.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM tiene conto della diversità delle strategie di investimento e delle attività sottostanti dei FIA. Le norme in oggetto non limitano la capacità dei GEFIA di utilizzare qualsiasi strumento di gestione della liquidità appropriato per tutte le categorie di attività, le giurisdizioni e le condizioni di mercato.
2 nonies. Entro il 16 aprile 2025 l’AESFEM elabora orientamenti relativi alla selezione e alla calibrazione di strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA ai fini della gestione del rischio di liquidità e dell’attenuazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta ai GEFIA. Essi includono indicazioni sulle circostanze in cui possono essere attivati i conti side pocket di cui all’allegato V, punto 9. Essi prevedono un periodo di tempo idoneo per l’adeguamento prima della loro applicazione, in particolare per i FIA esistenti.
2 decies. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies del presente articolo entro il 16 aprile 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
(*11) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8)."
(*12) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).»;"
9)
l’articolo 20 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I GEFIA che intendono delegare a terzi il compito di eseguire per loro conto una o più funzioni di cui all’allegato I o di fornire uno o più servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, ne informano le autorità competenti del loro Stato membro d’origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di delega. Sono soddisfatte le condizioni seguenti:»;
ii)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
il GEFIA deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni e fornire i servizi in questione, che è stato scelto con tutta la dovuta cura e che il GEFIA è in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento l’attività delegata, di dare in ogni momento istruzioni ulteriori al delegato e di revocare la delega con effetto immediato ove ciò sia nell’interesse degli investitori.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La responsabilità del GEFIA nei confronti dei propri clienti, del FIA e dei suoi investitori non è pregiudicata dal fatto che il GEFIA abbia delegato delle funzioni o dei servizi a un terzo, o da qualsiasi ulteriore subdelega. Il GEFIA non delega le sue funzioni o i suoi servizi in misura tale da non poter essere più considerato, in sostanza, il gestore del FIA o il prestatore dei servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e fino al punto di diventare una società fantasma.
3 bis. Il GEFIA provvede a che l’esercizio delle funzioni di cui all’allegato I e la prestazione dei servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, siano conformi alla presente direttiva. Tale obbligo si applica indipendentemente dallo status normativo o dall’ubicazione di qualsiasi delegato o subdelegato.»
;
c)
al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il terzo può subdelegare le funzioni o i servizi che gli sono stati delegati purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora il subdelegato deleghi a sua volta una qualsiasi delle funzioni o dei servizi che gli sono stati delegati, le condizioni di cui al paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis.
6 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all’allegato I, punto 2, lettera b), è svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto e commercializzano i FIA in conformità della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi a norma della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13), tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il GEFIA e il distributore.
(*13) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).»;"
10)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. In deroga al paragrafo 5, lettera a), lo Stato membro di origine di un FIA UE può autorizzare le sue autorità competenti a permettere che un ente di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a), e stabilito in un altro Stato membro sia nominato depositario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le autorità competenti hanno ricevuto dal GEFIA una richiesta motivata di permettere la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro e tale richiesta dimostra la mancanza, nello Stato membro di origine del FIA, di servizi di depositario idonei a soddisfare efficacemente le esigenze del FIA tenendo conto della sua strategia di investimento; e
b)
nel mercato dei depositari nazionali dello Stato membro di origine del FIA, l’importo aggregato delle attività affidate a fini di custodia di cui al paragrafo 8 del presente articolo per conto di FIA UE autorizzati o registrati a norma del diritto nazionale applicabile conformemente all’, paragrafo 1, lettera k), punto i), e gestite da un GEFIA UE, non supera i 50 miliardi di EUR o il controvalore in qualsiasi altra valuta.
Le attività affidate a fini di custodia ai depositari che agiscono a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e le attività proprie dei depositari non sono prese in considerazione per determinare se sia soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo.
Anche quando le condizioni di cui al primo e al secondo comma sono soddisfatte, le autorità competenti permettono la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro solo dopo aver effettuato una valutazione caso per caso della mancanza di pertinenti servizi di depositario nello Stato membro di origine del FIA, tenendo conto della strategia di investimento del FIA.
Se le autorità competenti permettono la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro ne informano l’AESFEM.
Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione degli altri paragrafi del presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, lettera a).»
;
b)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
al primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
il paese terzo in cui è stabilito il depositario non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14);
d)
gli Stati membri in cui è prevista la commercializzazione delle quote o azioni del FIA non UE e, nel caso in cui siano diversi, lo Stato membro d’origine del GEFIA abbiano sottoscritto con il paese terzo in cui è stabilito il depositario un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figuri nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
(*14) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"
ii)
dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
«In deroga alla frase introduttiva del primo comma, le condizioni di cui alle lettere c) e d) di tale comma si applicano al momento della nomina del depositario. Se il paese terzo in cui è stabilito il depositario è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, di cui al primo comma, lettera c), o è aggiunto all’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, di cui al primo comma, lettera d), dopo il momento della nomina del depositario, è nominato un nuovo depositario entro un periodo di tempo appropriato, tenendo debitamente conto degli interessi degli investitori. La durata di tale periodo non supera due anni.»;
c)
il paragrafo 11 è così modificato:
i)
al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell’eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle dispositivi da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;»;
ii)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente quale definito nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito in tale atto delegato è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.»;
d)
il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:
«16. Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti, alle autorità competenti del FIA e alle autorità competenti del GEFIA qualsiasi informazione abbia ottenuto nell’esercizio delle sue mansioni.
Se le autorità competenti del FIA o del GEFIA sono diverse da quelle del depositario:
a)
le autorità competenti del depositario condividono senza indugio con le autorità competenti del FIA e del GEFIA qualsiasi informazione pertinente per l’esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorità; e
b)
le autorità competenti del FIA o del GEFIA condividono senza indugio con le autorità competenti del depositario qualsiasi informazione pertinente per l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte di tali autorità.»
;
e)
al paragrafo 17, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale di titoli; e»;
11)
l’articolo 23 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la denominazione del FIA, una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, informazioni su dove il FIA di destinazione è stabilito e su dove sono stabiliti i fondi sottostanti se il FIA è un fondo di fondi, una descrizione dei tipi di attività in cui il fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’investimento applicabile, le circostanze in cui il FIA può utilizzare la leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il GEFIA è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;»;
ii)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
una descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali, degli accordi esistenti con gli investitori in materia di rimborso, nonché delle possibilità e delle condizioni relative all’utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità selezionati in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2 ter.»;
iii)
è inserito il punto seguente:
«i bis)
un elenco delle commissioni, degli oneri e delle spese che sono a carico del GEFIA in relazione al funzionamento del FIA e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti al FIA;»;
b)
al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
«d)
la composizione del portafoglio dei prestiti concessi;
e)
su base annuale, tutte le commissioni, gli oneri e le spese che sono stati direttamente o indirettamente a carico degli investitori;
f)
su base annuale, qualsiasi impresa madre, impresa figlia o società veicolo utilizzata in relazione agli investimenti del FIA dal GEFIA o per conto del GEFIA.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme delle norme relative alla denominazione del FIA, entro il 16 aprile 2026, l’EASFEM elabora orientamenti per specificare le circostanze in cui la denominazione di un FIA è scorretta, poco chiara o fuorviante. Tali orientamenti tengono conto della pertinente legislazione settoriale. La legislazione settoriale che stabilisce le norme relative alla denominazione o alla commercializzazione dei fondi prevale su tali orientamenti.»
;
12)
l’articolo 24 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il GEFIA comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce.
Il GEFIA, rispetto a ogni FIA che gestisce, fornisce informazioni sugli strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle esposizioni e sugli attivi di ogni FIA. Tali informazioni includono i codici identificativi necessari per collegare i dati forniti sugli attivi, i FIA e i GEFIA ad altre fonti di dati di vigilanza o pubblicamente disponibili.»
;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
l’attuale profilo di rischio del FIA, tra cui il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte, gli altri rischi, incluso il rischio operativo, e l’importo totale della leva finanziaria utilizzata dal FIA;
d)
le informazioni sugli accordi di delega riguardanti le funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, come segue:
i)
le informazioni sui delegati, specificandone nominativo e domicilio o la sede legale o filiale, se hanno stretti legami con il GEFIA, se sono soggetti autorizzati o regolamentati ai fini della gestione di attività, la loro autorità di vigilanza, se del caso, e compresi i codici identificativi dei delegati necessari per collegare le informazioni fornite ad altre fonti di dati di vigilanza o accessibili al pubblico;
ii)
il numero delle risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dal GEFIA per lo svolgimento dei compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio all’interno del GEFIA in questione;
iii)
l’elenco e la descrizione delle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio che sono delegate;
iv)
se la funzione di gestione del portafoglio è delegata, l’importo e la percentuale delle attività del FIA che sono oggetto di accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio;
v)
il numero di risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dal GEFIA per monitorare gli accordi di delega;
vi)
il numero e le date dei riesami periodici di dovuta diligenza effettuati dal GEFIA per monitorare l’attività delegata, un elenco dei problemi individuati e, se del caso, delle misure adottate per farvi fronte e la data entro la quale tali misure devono essere attuate;
vii)
se sono in vigore accordi di subdelega, le informazioni richieste ai punti i), iii) e iv) in merito ai subdelegati e alle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e del rischio che sono subdelegate;
viii)
le date di inizio e di scadenza degli accordi di delega e di subdelega.»;
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«f)
l’elenco degli Stati membri in cui le quote o azioni del FIA sono effettivamente commercializzate dal GEFIA o da un distributore che agisce per conto di tale GEFIA.»;
c)
al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In circostanze eccezionali e quando ciò sia necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario o per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine, l’AESFEM può richiedere, previa consultazione del CERS, alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di imporre ulteriori obblighi di informazione.»;
d)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«5 bis. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a)
i dettagli delle informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) ed f);
b)
l’adeguato livello di standardizzazione delle informazioni che sono comunicate a norma del paragrafo 2, lettera d);
c)
la frequenza e le tempistiche delle segnalazioni.
Nell’elaborazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera b), l’AESFEM non introduce obblighi di segnalazione in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 2, lettera d).
Nell’elaborazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), l’AESFEM tiene conto di altri obblighi di segnalazione cui sono soggetti i GEFIA, degli sviluppi e delle norme internazionali e delle conclusioni della relazione pubblicata conformemente all’articolo 69 -bis, paragrafo 2.
L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 16 aprile 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5 ter. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:
a)
il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;
b)
gli identificativi necessari per collegare i dati sulle attività, i GEFIA e i FIA nelle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 ad altre fonti di dati di vigilanza o disponibili al pubblico;
c)
i metodi e le modalità per presentare le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi i metodi e le modalità per migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l’utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell’Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell’Unione quanto nazionale, tenuto conto dei risultati della relazione pubblicata in conformità dell’articolo 69 -bis, paragrafo 2;
d)
il modello, compresi gli obblighi minimi di comunicazione aggiuntivi, che deve essere utilizzato dai GEFIA nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 5, secondo comma.
L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 aprile 2027.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»
;
e)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 56 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 57 e 58 al fine di integrare la presente direttiva specificando quando si considera che la leva finanziaria sia utilizzata su base sostanziale ai fini del paragrafo 4 del presente articolo.»
;
13)
all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA assicurano che tutte le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 24, relative a tutti i GEFIA soggetti alla loro vigilanza, e le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 7 siano messe a disposizione di altre autorità competenti interessate, dell’AESFEM, dell’ABE, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15) (denominate collettivamente «autorità europee di vigilanza» o «AEV») e del CERS, ove necessario ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, tramite le procedure stabilite all’articolo 50.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA provvedono a che tutte le informazioni raccolte a norma dell’articolo 24 in relazione a tutti i GEFIA soggetti alla loro vigilanza siano messe a disposizione del SEBC, esclusivamente a fini statistici, mediante le procedure di cui all’articolo 50.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA forniscono tempestivamente informazioni mediante le procedure di cui all’articolo 50 e bilateralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora un GEFIA sotto la loro responsabilità, o un FIA gestito da tale GEFIA, possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri, o per la stabilità del sistema finanziario in un altro Stato membro.
(*15) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).»;"
14)
all’articolo 35, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;
c)
il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro d’origine del GEFIA autorizzato e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figura nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.»;
15)
all’articolo 36, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;
d)
il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro d’origine del GEFIA autorizzato e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figura nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.»;
16)
all’articolo 37, il paragrafo 7 è così modificato:
a)
al primo comma, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
il paese terzo in cui il GEFIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;
f)
il paese terzo in cui il GEFIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figura nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;»
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Se il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, di cui al primo comma, lettera e), o è aggiunto all’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui al primo comma, lettera f), dopo il momento dell’autorizzazione del GEFIA non UE, il GEFIA non UE adotta, entro un periodo di tempo adeguato, le misure necessarie per rettificare la situazione in relazione ai FIA che gestisce, tenendo debitamente conto degli interessi degli investitori. La durata di tale periodo non supera i due anni.»;
17)
all’articolo 40, paragrafo 2, primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;
c)
il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figura nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.»;
18)
all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE o il FIA non UE non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;»
d)
il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE o il FIA non UE ha firmato con lo Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e il paese terzo in questione non figura nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.»;
19)
all’articolo 43, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato sia in grado di commercializzare quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle azioni di una determinata società, presso i dipendenti di tale società o delle sue entità affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti, su base nazionale o transfrontaliera.
Qualora tale FIA sia commercializzato presso i dipendenti su base transfrontaliera, lo Stato membro in cui ha luogo la commercializzazione non impone obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di origine del FIA.»
;
20)
all’articolo 46, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
imporre ai GEFIA, nell’interesse degli investitori, in circostanze eccezionali e previa consultazione del GEFIA, di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punto 1, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria che, secondo una visione ragionevole e bilanciata, richiedono tale attivazione o disattivazione.»;
21)
l’articolo 47 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’obbligo del segreto d’ufficio si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’AESFEM, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’AESFEM ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie o a casi contemplati dal diritto tributario.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tutte le informazioni scambiate in applicazione della presente direttiva tra le autorità competenti, le AEV e il CERS sono considerate riservate, salvo nei casi seguenti:
a)
l’AESFEM o l’autorità competente o un’altra autorità o un altro organismo interessati dichiarino al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate;
b)
la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie; oppure
c)
le informazioni divulgate siano utilizzate in forma sintetica o aggregata, in modo che non sia possibile identificare singoli partecipanti ai mercati finanziari.
Il paragrafo 2 e il primo comma del presente paragrafo non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali situate nello stesso Stato membro. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate conformemente alla prima frase del presente comma solo con l’esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno comunicate.»
;
c)
al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«d)
imporre ai GEFIA non UE che commercializzano nell’Unione FIA da essi gestiti o ai GEFIA UE che gestiscono FIA non UE, nell’interesse degli investitori, in circostanze eccezionali e previa consultazione del GEFIA, di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità figurante nell’allegato V, punto 1, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria che, secondo una visione ragionevole ed equilibrata, richiedono tale attivazione o disattivazione.»;
22)
l’articolo 50 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno motivi ragionevoli per sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati commessi da GEFIA non sottoposti alla loro vigilanza, lo notificano all’AESFEM e alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante del GEFIA interessato con la maggiore precisione possibile. Queste autorità competenti adottano misure appropriate e comunicano all’AESFEM e alle autorità competenti notificanti il risultato dell’intervento e, nella misura del possibile, l’esito della misura adottata. Il presente paragrafo fa salve le competenze dell’autorità competente notificante.
5 bis. Quando esercitano i poteri di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera j), le autorità competenti dello Stato membro d’origine di un GEFIA ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, l’AESFEM e, qualora sussistano rischi potenziali per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il CERS.
5 ter. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un GEFIA possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di esercitare i poteri di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera j), precisando i motivi della richiesta e informandone l’AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il CERS.
5 quater. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA non concordino con la richiesta di cui al paragrafo 5 ter, ne informano le autorità competenti richiedenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, l’AESFEM e il CERS, qualora quest’ultimo sia stato informato della richiesta di cui al paragrafo 5 ter, esponendo le motivazioni del disaccordo.
5 quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 5 ter e 5 quater, l’AESFEM fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA un parere sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera j). L’AESFEM comunica tale parere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.
5 sexies. Qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA non agiscano conformemente al parere dell’AESFEM di cui al paragrafo 5 quinquies o non intendano conformarsi ad esso, ne informano l’AESFEM e le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi. In caso di una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o per la stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione o di parte di esso, e a meno che tale pubblicazione non sia in conflitto con l’interesse legittimo dei detentori di quote o azionisti di FIA o del pubblico, l’AESFEM può rendere pubblico il fatto che le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA non si conformano o non intendono conformarsi al suo parere, unitamente alle motivazioni addotte da tali autorità competenti della loro non conformità o intenzione di non conformarsi. L’AESFEM analizza se i benefici della pubblicazione siano maggiori rispetto all’amplificazione delle minacce alla protezione degli investitori, all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione o di parte di esso derivanti dalla pubblicazione e informa preliminarmente le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA di tale pubblicazione.
5 septies. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un GEFIA possono, qualora sussistano motivi ragionevoli, chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA di esercitare senza indugio i poteri di cui all’articolo 46, paragrafo 2, ad eccezione della lettera j) di tale paragrafo, precisando i motivi della loro richiesta nel modo più specifico possibile e informandone l’AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il CERS.
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, l’AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il CERS dei poteri esercitati e delle loro risultanze.
5 octies. Se uno Stato membro si è avvalso della deroga che consente la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro di cui all’articolo 21, paragrafo 5 bis, e se le autorità competenti dello Stato membro d’origine di un FIA o, nel caso in cui il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA che gestisce il FIA hanno fondati motivi di sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati compiuti da un depositario non soggetto alla vigilanza di tali autorità competenti, dette autorità competenti ne informano senza indugio l’AESFEM e le autorità competenti del depositario interessato nel modo più specifico possibile. Le autorità competenti riceventi adottano misure appropriate e comunicano all’AESFEM e alle autorità competenti notificanti il risultato dell’intervento. Il presente paragrafo fa salve le competenze delle autorità competenti notificanti.
5 nonies. L’AESFEM può chiedere che le autorità competenti le forniscano, senza indebito ritardo, spiegazioni in relazione a casi specifici che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o che comportano rischi per la stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione o di parte di esso.»
;
b)
al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva relativamente allo scambio di informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, l’AESFEM, il CERS e i membri del SEBC, fatte salve le disposizioni applicabili della presente direttiva.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Entro il 16 aprile 2026 l’AESFEM elabora orientamenti che forniscono indicazioni alle autorità competenti nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera j), nonché indicazioni sulle situazioni che potrebbero portare alla presentazione delle richieste di cui ai paragrafi 5 ter e 5 septies. Nell’elaborazione di tali orientamenti, l’AESFEM tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell’Unione. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta ai GEFIA.»
;
23)
L’articolo 60 è sostituito dal seguente:
«Articolo 60
Comunicazione di informazioni sulle deroghe
Qualora uno Stato membro si avvalga di una deroga o di un’opzione ai sensi degli articoli 6 o 9, dell’articolo 15, paragrafo 4 octies, o degli articoli 21, 22, 28 o 43 ne informa la Commissione, comunicandole altresì eventuali modifiche successive. La Commissione rende pubbliche le informazioni su un sito web o con altri mezzi facilmente accessibili.»
;
24)
l’articolo 61 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è soppresso;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. I GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti e che sono stati costituiti anteriormente al 15 aprile 2024 sono considerati conformi all’articolo 15, paragrafi da 4 bis a 4 quinquies, e all’articolo 16, paragrafo 2 bis, fino al 16 aprile 2029.
Fino al 16 aprile 2029, se il valore nozionale dei prestiti concessi da un FIA a un solo mutuatario o la leva finanziaria di un FIA è superiore ai limiti di cui rispettivamente all’articolo 15, paragrafi 4 bis e 4 ter, i GEFIA che gestiscono tali FIA non aumentano tale valore o tale leva finanziaria. Se il valore nozionale dei prestiti concessi da un FIA a un solo mutuatario o la leva finanziaria di un FIA è inferiore ai limiti di cui rispettivamente all’articolo 15, paragrafi 4 bis e 4 ter, i GEFIA che gestiscono tali FIA non aumentano tale valore o tale leva finanziaria al di sopra di tali limiti.
I GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti, che sono stati costituiti anteriormente al 15 aprile 2024 e che non raccolgono capitale aggiuntivo dopo il 15 aprile 2024 sono considerati conformi all’articolo 15, paragrafi da 4 bis a 4 quinquies, e all’articolo 16, paragrafo 2 bis, per quanto riguarda tali FIA.
Fatti salvi il primo, il secondo e il terzo comma del presente paragrafo, un GEFIA che gestisce FIA che concedono prestiti e che sono stati costituiti prima del 15 aprile 2024 può scegliere di essere soggetto all’articolo 15, paragrafi da 4 bis a 4 quinquies, e all’articolo 16, paragrafo 2 bis, a condizione che le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA ne siano informate.
Se i FIA concedono prestiti prima del 15 aprile 2024, il GEFIA può continuare a gestire tali FIA senza rispettare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera d), e l’articolo 15, paragrafo 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies e 4 decies, per quanto riguarda tali prestiti.»
;
25)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 69 -bis
Altro riesame
1. Entro il 16 aprile 2029 e in seguito alla relazione elaborata dall’AESFEM in conformità dell’articolo 7, paragrafo 8, la Commissione avvia un riesame del funzionamento delle norme contenute nella presente direttiva e dell’esperienza acquisita nella loro applicazione. Tale riesame comprende una valutazione degli aspetti seguenti:
a)
l’impatto sulla stabilità finanziaria della disponibilità e dell’attivazione di strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA;
b)
l’efficacia dei requisiti per l’autorizzazione dei GEFIA di cui agli articoli 7 e 8 in relazione alla delega di cui all’articolo 20 della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la prevenzione della costituzione di società fantasma nell’Unione;
c)
l’adeguatezza degli obblighi applicabili ai GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti di cui all’articolo 15 e all’articolo 16, paragrafi 2 bis e 2 septies;
d)
il funzionamento della deroga che consente la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro di cui all’articolo 21, paragrafo 5 bis, e i potenziali vantaggi e rischi, tra cui l’impatto sulla tutela degli investitori, sulla stabilità finanziaria, sull’efficienza della vigilanza e sulla disponibilità delle scelte di mercato, della modifica della portata di tale deroga, in linea con gli obiettivi dell’unione dei mercati dei capitali;
e)
l’adeguatezza degli obblighi applicabili ai GEFIA che gestiscono un FIA su iniziativa di terzi di cui all’articolo 14, paragrafo 2 bis, e la necessità di ulteriori garanzie per impedire l’elusione di tali obblighi e, in particolare, se le disposizioni della presente direttiva sui conflitti di interesse sono efficaci e appropriate per individuare, gestire, monitorare e, se del caso, comunicare i conflitti di interesse derivanti dal rapporto tra il GEFIA e il terzo iniziatore;
f)
l’adeguatezza e l’incidenza sulla tutela degli investitori della nomina di almeno un amministratore non esecutivo o indipendente in seno all’organo direttivo del GEFIA, se questo gestisce FIA commercializzati presso investitori al dettaglio.
2. Entro il 16 aprile 2026 l’AESFEM presenta alla Commissione una relazione riguardante lo sviluppo della raccolta integrata di dati di vigilanza che si concentri sulle modalità per:
a)
ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri in materia di segnalazione nel settore della gestione di attività e in altri settori dell’industria finanziaria e
b)
migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l’utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell’Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell’Unione quanto nazionale; e
3. Nell’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, l’AESFEM collabora strettamente con la Banca centrale europea, le altre AEV e le autorità nazionali competenti.
4. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esponga le conclusioni di tale riesame.»
;
26)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
27)
il testo di cui all’allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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