Art. 2
Modifiche della direttiva 2009/65/EC
In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche della direttiva 2009/65/EC
La direttiva 2009/65/CE è così modificata:
1)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«u)
«depositario centrale di titoli», il depositario centrale di titoli ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16).
(*16) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;"
2)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
al primo comma, lettera b), sono aggiunti i punti seguenti:
«iii)
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari;
iv)
qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla società di gestione in relazione a un OICVM che essa stessa gestisce a norma del presente articolo, o in relazione ai servizi che fornisce a norma del presente paragrafo, a condizione che eventuali conflitti di interesse creati dalla fornitura di tale funzione o attività ad altre parti siano gestiti in modo adeguato.»;
ii)
al primo comma è aggiunta la lettera seguente:
«c)
l’amministrazione degli indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011;»;
iii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le società di gestione non sono autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi di cui al presente paragrafo. Le società di gestione non sono autorizzate a prestare i servizi di cui al primo comma, lettera c), che sono utilizzati negli OICVM che gestiscono.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’articolo 15, l’articolo 16 ad eccezione del paragrafo 5, primo comma, e gli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE si applicano qualora i servizi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo siano prestati da società di gestione.»
;
3)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
i)
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica sono comunicati immediatamente all’autorità competente; l’attività della società di gestione è decisa da almeno due persone fisiche che soddisfino tali requisiti e che siano impiegate a tempo pieno dalla società di gestione in questione o che siano membri esecutivi o membri dell’organo di gestione della società di gestione impegnati a tempo pieno nella conduzione dell’attività della stessa e che siano domiciliate nell’Unione;
c)
la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione e che specifichi le risorse umane e tecniche che saranno impiegate per l’esercizio dell’attività della società di gestione e informazioni sulle persone che dirigono di fatto la società di gestione in questione, comprese:
i)
una descrizione del ruolo, del titolo e del livello di responsabilità di tali persone;
ii)
una descrizione delle linee di riporto e delle responsabilità di tali persone all’interno e all’esterno della società di gestione;
iii)
una panoramica del tempo che ciascuna di tali persone dedica a ciascuna responsabilità;
iv)
informazioni sul modo in cui la società di gestione intende conformarsi agli obblighi derivanti dalla presente direttiva e agli obblighi di cui all’, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17), nonché una descrizione dettagliata delle idonee risorse umane e tecniche che la società di gestione impiegherà a tale scopo;
(*17) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
«la società di gestione fornisce informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi funzioni in conformità dell’articolo 13, fra cui almeno:
i)
la denominazione legale e il codice identificativo pertinente della società di gestione;
ii)
per ciascun delegato:
—
la denominazione legale e il codice identificativo pertinente,
—
la giurisdizione in cui è stata istituita e
—
se del caso, la sua autorità di vigilanza;
iii)
una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche che la società di gestione utilizza per:
—
svolgere i compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio nell’ambito della società di gestione e
—
monitorare l’attività delegata;
iv)
per ciascuno degli OICVM che gestisce o che intende gestire:
—
una breve descrizione della funzione di gestione del portafoglio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale, e
—
una breve descrizione della funzione di gestione del rischio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale;
v)
una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza svolte dalla società di gestione per monitorare l’attività delegata.»;
«b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Gli Stati membri esigono che le società di gestione notifichino, prima dell’attuazione, alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine ogni cambiamento sostanziale delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione iniziale, in particolare i cambiamenti significativi in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente articolo.»
;
4)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le società di gestione che intendono delegare a terzi il compito di eseguire per loro conto una o più funzioni di cui all’allegato II o di fornire uno o più servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, ne informano le autorità competenti del loro Stato membro d’origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di delega. Sono soddisfatte le condizioni seguenti:»;
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il mandato non deve pregiudicare l’efficacia della vigilanza della società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori e dei clienti;»;
iii)
le lettere g), h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
«g)
il mandato non deve impedire alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all’impresa cui sono delegate funzioni o la prestazione di servizi e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell’interesse degli investitori e dei clienti;
h)
tenuto conto della natura delle funzioni e della prestazione di servizi da delegare, l’impresa alla quale le funzioni o la prestazione di servizi sono delegate deve essere qualificata e idonea a svolgere le funzioni o a prestare i servizi di cui trattasi;
i)
i prospetti dell’OICVM devono specificare i servizi e le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare ai sensi del presente articolo e
j)
la società di gestione deve essere in grado di giustificare l’intera struttura della delega sulla base di motivi oggettivi.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dal fatto che la società di gestione abbia delegato a terzi alcune sue funzioni o servizi. La società di gestione non delega le proprie funzioni o servizi in misura tale da non poter essere più considerata, in sostanza, il gestore dell’OICVM o il fornitore dei servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e in misura tale da diventare una società fantasma.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all’allegato II, terzo trattino, è svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto e che commercializzano gli OICVM a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi a norma della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18), tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra la società di gestione e il distributore.
4. La società di gestione provvede a che l’esercizio delle funzioni di cui all’allegato II e la prestazione dei servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, siano conformi alla presente direttiva. Tale obbligo si applica indipendentemente dallo status normativo o dall’ubicazione di qualsiasi delegato o subdelegato.
5. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure che specificano:
a)
le condizioni per soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 1;
b)
le condizioni alle quali si considera che la società di gestione dell’OICVM abbia delegato le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma e da non poter più essere considerata il gestore dell’OICVM o il fornitore dei servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, ai fini del paragrafo 2.
6. Entro il 16 aprile 2029, l’ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che analizza le prassi di mercato in materia di delega e conformità all’articolo 7 e ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, anche sulla base dei dati comunicati alle autorità competenti a norma dell’articolo 20 bis, paragrafo 2, lettera d), e dell’esercizio dei poteri di convergenza dell’ESMA in materia di vigilanza. Tale relazione analizza inoltre la conformità ai requisiti sostanziali della presente direttiva.
(*18) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).»;"
5)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Se una società di gestione gestisce o intende gestire un OICVM su iniziativa di un terzo, compresi i casi in cui un OICVM utilizza il nome di un terzo iniziatore o in cui una società di gestione nomina un terzo iniziatore come delegato ai sensi dell’articolo 13, la società di gestione, tenendo conto di eventuali conflitti di interesse, presenta spiegazioni dettagliate e dimostra la propria conformità al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo alle autorità competenti del proprio Stato membro d’origine. In particolare, la società di gestione precisa le misure ragionevoli adottate per prevenire i conflitti di interesse derivanti dai rapporti con il terzo o, qualora non sia possibile prevenire tali conflitti di interesse, le modalità con cui individua, gestisce, monitora e, se del caso, divulga tali conflitti di interesse per evitare che incidano negativamente sugli interessi dell’OICVM e dei suoi investitori.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’ESMA, entro il 16 ottobre 2025 presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in cui valuta i costi addebitati agli investitori dagli OICVM e dalle società di gestione e spiega i motivi dell’entità di tali costi e di eventuali differenze tra di essi, comprese le differenze derivanti dalla natura dell’OICVM interessato. Nell’ambito di tale valutazione, l’ESMA analizza, nel quadro dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’adeguatezza e l’efficacia dei criteri stabiliti negli strumenti di convergenza dell’ESMA in materia di vigilanza sui costi.
Ai fini di tale relazione e a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti forniscono all’ESMA una tantum i dati sui costi, tra cui tutti i costi, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente a carico degli investitori o della società di gestione in relazione alle operazioni dell’OICVM, e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti all’OICVM. Le autorità competenti mettono tali dati a disposizione dell’ESMA nell’ambito dei loro poteri, tra cui il potere di obbligare le società di gestione a fornire le informazioni di cui all’articolo 98, paragrafo 2, della presente direttiva.»
;
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
1. Gli Stati membri garantiscono che agli OICVM siano disponibili almeno gli strumenti di gestione della liquidità di cui all’allegato II bis.
2. Un OICVM seleziona almeno due idonei strumenti di gestione della liquidità tra quelli di cui all’allegato II bis, punti da 2 a 8, a seguito della valutazione dell’adeguatezza di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al suo profilo di liquidità e alla sua politica di rimborso. L’OICVM include tali strumenti nel suo regolamento o nell’atto costitutivo ai fini del possibile utilizzo nell’interesse degli investitori dell’OICVM. Tale selezione non può comprendere soltanto gli strumenti di cui all’allegato II bis, punti 5 e 6.
In deroga al primo comma, un OICVM può decidere di selezionare un solo strumento di gestione della liquidità tra quelli citati nell’allegato II bis, punti da 2 a 8, se l’OICVM in questione è autorizzato come fondo comune monetario conformemente al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19).
L’OICVM attua politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l’utilizzo di tale strumento. La selezione di cui al primo e al secondo comma e le politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM.
Il rimborso in natura di cui all’allegato II bis, punto 8, è attivato soltanto per far fronte ai rimborsi richiesti da investitori professionali e se il rimborso in natura corrisponde a una quota proporzionale delle attività detenute dall’OICVM.
In deroga al quarto comma del presente paragrafo, il rimborso in natura non deve corrispondere a una quota proporzionale delle attività detenute dall’OICVM se tale OICVM è commercializzato esclusivamente presso investitori professionali o se lo scopo della politica di investimento dell’OICVM è quello di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, e se tale OICVM è un fondo indicizzato quotato (Exchange Traded Fund) quale definito all’, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all’allegato V.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della diversità delle strategie di investimento e delle attività sottostanti degli OICVM. Le norme in oggetto non limitano la capacità degli OICVM di utilizzare qualsiasi strumento di gestione della liquidità appropriato per tutte le categorie di attivi, le giurisdizioni e le condizioni di mercato.
4. Entro il 16 aprile 2025 l’ESMA elabora orientamenti relativi alla selezione e alla calibrazione di strumenti di gestione della liquidità da parte degli OICVM ai fini della gestione del rischio della liquidità e dell’attenuazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta agli OICVM. Essi includono indicazioni sulle circostanze in cui possono essere attivati i conti side pocket di cui all’allegato II bis, punto 9. Essi prevedono un periodo di tempo adeguato per l’adattamento prima della loro applicazione, in particolare per gli OICVM esistenti.
5. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro il 16 aprile 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
(*19) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).»;"
7)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 20 bis
1. La società di gestione comunica regolarmente alle autorità competenti dell’OICVM informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto degli OICVM che gestisce.
La società di gestione, rispetto a ogni OICVM che gestisce, fornisce informazioni sugli strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle esposizioni e sugli attivi di ogni OICVM. Tali informazioni includono i codici identificativi necessari per collegare i dati forniti sugli attivi, sugli OICVM e sulle società di gestione ad altre fonti di dati di vigilanza o pubblicamente disponibili.
2. Per ogni OICVM che gestisce, la società di gestione comunica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM:
a)
le modalità di gestione della liquidità dell’OICVM, tra cui l’attuale selezione degli strumenti di gestione della liquidità, e la loro eventuale attivazione o disattivazione;
b)
l’attuale profilo di rischio dell’OICVM, tra cui il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e gli altri rischi, compreso il rischio operativo, nonché l’importo totale della leva finanziaria utilizzata dall’OICVM;
c)
i risultati delle prove di stress effettuate ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.
d)
le informazioni sugli accordi di delega riguardanti le funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, come segue:
i)
le informazioni sui delegati, specificandone nominativo e domicilio o la sede legale o succursale, se hanno stretti legami con la società di gestione, se sono soggetti autorizzati o regolamentati ai fini della gestione di attivi, la loro autorità di vigilanza, se del caso, e compresi i codici identificativi dei delegati necessari per collegare le informazioni fornite ad altre fonti di dati di vigilanza o accessibili al pubblico;
ii)
il numero delle risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dalla società di gestione per lo svolgimento dei compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio in seno alla società di gestione in parola;
iii)
l’elenco e la descrizione delle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio che sono delegate;
iv)
se la funzione di gestione del portafoglio è delegata, l’importo e la percentuale delle attività dell’OICVM che sono oggetto di accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio;
v)
il numero di risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dalla società di gestione per monitorare gli accordi di delega;
vi)
il numero e le date dei riesami periodici della dovuta diligenza effettuati dalla società di gestione per monitorare l’attività delegata, un elenco dei problemi individuati e, se del caso, delle misure adottate per farvi fronte e la data entro la quale tali misure devono essere attuate;
vii)
se sono in vigore accordi di subdelega, le informazioni richieste ai punti i), iii) e iv) in merito ai subdelegati e alle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio che sono subdelegate;
viii)
le date di inizio e di scadenza degli accordi di delega e di subdelega.
e)
l’elenco degli Stati membri in cui le quote dell’OICVM sono effettivamente commercializzate dalla sua società di gestione o da un distributore che agisce per conto di tale società di gestione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM provvedono a che tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in relazione a tutti gli OICVM soggetti alla loro vigilanza e le informazioni raccolte a norma dell’articolo 7 siano messe a disposizione di altre autorità competenti interessate, dell’ESMA, dell’ABE, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20) (denominate collettivamente «autorità europee di vigilanza» o «AEV») e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ove necessario ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, mediante le procedure di cui all’articolo 101.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM provvedono a che tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in relazione a tutti gli OICVM soggetti alla loro vigilanza siano messe a disposizione del SEBC, esclusivamente a fini statistici, mediante le procedure di cui all’articolo 101.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM forniscono tempestivamente informazioni mediante le procedure di cui all’articolo 101 e bilateralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora una società di gestione sotto la loro responsabilità, o un OICVM gestito da tale società di gestione, possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri, o per la stabilità del sistema finanziario in un altro Stato membro.
4. Ove necessario per l’efficace monitoraggio del rischio sistemico, le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM possono richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle descritte al paragrafo 1, su base periodica o ad hoc. Le autorità competenti informano l’ESMA in merito a tali requisiti aggiuntivi di comunicazione.
In circostanze eccezionali e quando ciò sia necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario o per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine, l’ESMA, previa consultazione del CERS, può richiedere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM di imporre ulteriori obblighi di informazione.
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a)
i dettagli delle informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), e al paragrafo 4;
b)
l’adeguato livello di standardizzazione delle informazioni che sono comunicate a norma del paragrafo 2, lettera d);
c)
la frequenza e le tempistiche delle segnalazioni.
Nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera b), l’ESMA non introduce obblighi di segnalazione in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 2, lettera d).
Nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), l’ESMA tiene conto di altri obblighi di segnalazione cui sono soggette le società di gestione, degli sviluppi e delle norme internazionali e delle conclusioni della relazione pubblicata conformemente all’articolo 20 ter.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 16 aprile 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:
a)
il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4;
b)
gli identificativi necessari per collegare i dati sulle attività, sugli OICVM e sulle società di gestione nelle segnalazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, ad altre fonti di dati di vigilanza o disponibili al pubblico;
c)
i metodi e le modalità per presentare le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi i metodi e le modalità per migliorare la standardizzazione dei dati, nonché la condivisione e l’utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell’Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, a livello di Unione o nazionale, tenuto conto dei risultati della relazione pubblicata in conformità dell’articolo 20 ter;
d)
il modello, compresi gli obblighi minimi di comunicazione aggiuntivi, che deve essere utilizzato dalle società di gestione nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 aprile 2027.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 20 ter
1. Entro il 16 aprile 2026 l’ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante lo sviluppo della raccolta integrata di dati di vigilanza che si concentri sulle modalità per:
a)
ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri in materia di segnalazione nel settore della gestione di attività e in altri settori dell’industria finanziaria; e
b)
migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l’utilizzo efficienti dei dati già segnalati nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell’Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell’Unione quanto nazionale.
In tale relazione, l’ESMA effettua anche un confronto delle migliori prassi riguardo alla raccolta dei dati nell’Unione e negli altri mercati dei fondi di investimento al dettaglio.
2. Nell’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1, l’ESMA collabora strettamente con la Banca centrale europea, le altre AEV e le autorità nazionali competenti.
(*20) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).»;"
(8)
l’articolo 22 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore come definito all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell’eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e dei dispositivi da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito in tale atto delegato è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.»
;
9)
all’articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine: i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all’autorità competente; la scelta dell’attività di una società di investimento deve essere deciso da almeno due persone fisiche che soddisfano tali condizioni, che sono impiegate a tempo pieno dalla società di investimento o sono membri esecutivi o membri dell’organo di gestione della società di investimento impegnati a tempo pieno a svolgere l’attività di tale società di investimento e che sono domiciliate nell’Unione; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell’atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l’indirizzo dell’attività.»;
10)
all’articolo 57, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Qualora un OICVM attivi i conti side pocket di cui all’articolo 84, paragrafo 2, lettera a), mediante la separazione delle attività, le attività separate possono essere escluse dal calcolo dei limiti di cui al presente capo.»
;
11)
all’articolo 69, è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Per assicurare l’applicazione uniforme delle norme relative al nome dell’OICVM, l’ESMA entro il 16 aprile 2026 elabora orientamenti per specificare le circostanze in cui la denominazione di un OICVM è scorretta, poco chiara o fuorviante. Tali orientamenti tengono conto della pertinente legislazione settoriale. La legislazione settoriale che stabilisce le norme relative alla denominazione o alla commercializzazione dei fondi prevale su tali orientamenti.»
;
12)
all’articolo 79, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le informazioni chiave per gli investitori, compreso il nome dell’OICVM, costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono conformi alle corrispondenti parti del prospetto.»
;
13)
all’articolo 84, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga al paragrafo 1:
a)
un OICVM può, nell’interesse dei detentori di quote, sospendere provvisoriamente la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso delle proprie quote di cui all’allegato II bis, punto 1, o attivare oppure disattivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati dai punti 2 a 8 di tale allegato in conformità dell’articolo 18 bis, paragrafo 2. L’OICVM può anche, nell’interesse dei suoi detentori di quote, attivare i conti side pocket di cui all’allegato II bis, punto 9;
b)
nell’interesse degli investitori, in circostanze eccezionali e previa consultazione dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono imporre a un OICVM di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato II bis, punto 1, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o la stabilità finanziaria che, secondo una visione ragionevole e bilanciata, richiedano tale attivazione o disattivazione.
L’OIVCM ricorre alla sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi o ai conti side pocket di cui al primo comma, lettera a), soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando sia giustificato tenuto conto degli interessi dei suoi detentori di quote.
3. L’OICVM notifica senza ritardo alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine una delle seguenti circostanze:
a)
se l’OICVM attiva o disattiva lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato II bis, punto 1;
b)
se l’OICVM attiva o disattiva qualsiasi altro strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato II bis, punti da 2 a 8, secondo modalità che non rientrano nel normale svolgimento dell’attività previsto dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi dell’OICVM.
L’OICVM notifica tale attivazione o disattivazione alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine entro un termine ragionevole prima di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato II bis, punto 9.
L’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM, l’ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il CERS, di ogni eventuale notifica ricevuta a norma del presente paragrafo. L’ESMA ha la facoltà di condividere le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo con le autorità competenti.
3 bis. Quando esercitano i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM, alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, all’ESMA e, qualora sussistano rischi potenziali per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, al CERS.
3 ter. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM o le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM di esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), precisando i motivi della richiesta e informandone l’ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il CERS.
3 quater. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non concordino con la richiesta di cui al paragrafo 3 ter, ne informano le autorità competenti richiedenti, l’ESMA e il CERS, qualora quest’ultimo sia stato informato della richiesta di cui al paragrafo 3 ter, esponendo le motivazioni del disaccordo.
3 quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 3 ter e 3 quater, l’ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM un parere sull’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b). L’ESMA comunica tale parere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM.
3 sexies. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM non agiscano conformemente al parere dell’ESMA di cui al paragrafo 5 quinquies, o non intendano conformarsi a tale parere, ne informano l’ESMA e l’autorità competente richiedente, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non adempiere. In caso di una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o per la stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione o di parte di esso, e a meno che tale pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo dei detentori di quote di OICVM o del pubblico, l’ESMA può rendere pubblico il fatto che un’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM non si conforma o non intende conformarsi al suo parere, unitamente alle motivazioni addotte dall’autorità competente di tale non conformità o di tale intenzione. L’ESMA analizza se i benefici della pubblicazione siano maggiori rispetto all’amplificazione delle minacce alla protezione degli investitori, all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione, o di parte di esso, derivanti dalla pubblicazione, e ne dà preavviso alle autorità competenti.
3 septies. Entro il 16 aprile 2026, l’ESMA elabora orientamenti che forniscono indicazioni alle autorità competenti nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), nonché indicazioni sulle situazioni che potrebbero portare alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 3 ter del presente articolo e all’articolo 98, paragrafo 3. Nell’elaborazione di tali orientamenti, l’ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell’Unione. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta agli OICVM.»
;
14)
all’articolo 98 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. L’autorità competente dello Stato membro ospitante di un OICVM può, qualora sussistano motivi ragionevoli, chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM di esercitare senza ritardo i poteri di cui al paragrafo 2, ad eccezione della lettera j) di tale paragrafo, precisando i motivi della sua richiesta nel modo più specifico possibile e informandone l’ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il CERS.
L’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM informa senza indebito ritardo l’autorità competente dello Stato membro ospitante dell’OICVM, l’ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il CERS dei poteri esercitati e delle loro risultanze.
4. L’ESMA può chiedere che l’autorità competente le fornisca, senza indebito ritardo, spiegazioni in relazione a casi specifici che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o che comportano rischi per la stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione o di parte di esso.»
;
15)
L’articolo 101 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro e con l’ESMA e il CERS ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’esercizio dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva o dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.»;
b)
al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e dell’articolo 20 bis, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire procedure comuni affinché le autorità competenti:
a)
cooperino alle verifiche in loco e alle indagini di cui ai paragrafi 4 e 5; e
b)
determinino le procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, le AEV, il CERS e i membri del SEBC, fatte salve le disposizioni applicabili della presente direttiva.»;
16)
l’articolo 102 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri impongono l’obbligo del segreto d’ufficio a carico di tutti coloro che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché a carico dei revisori o degli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti. Tale obbligo significa che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell’esercizio delle proprie funzioni, non siano divulgate a persone o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM, le società di gestione e i depositari (“imprese che concorrono all’attività dell’OICVM»), non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale o fiscale.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Il paragrafo 1 e il primo e secondo comma del presente paragrafo non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali situate nello stesso Stato membro. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate conformemente alla prima frase del presente comma solo con l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno comunicate.»;
17)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 110 bis
Entro il 16 aprile 2029 e in seguito alla relazione elaborata dall’ESMA in conformità dell’articolo 13, paragrafo 6, la Commissione avvia un riesame del funzionamento delle norme contenute nella presente direttiva e dell’esperienza acquisita nella loro applicazione. Tale riesame comprende una valutazione degli aspetti seguenti:
a)
l’efficacia dei requisiti per l’autorizzazione di cui agli articoli 7 e 8 in relazione alla delega di cui all’articolo 13 della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la prevenzione della costituzione di società fantasma nell’Unione;
b)
l’adeguatezza e l’incidenza sulla tutela degli investitori della nomina di almeno un amministratore non esecutivo o indipendente in seno all’organo di gestione delle società di gestione o delle società di investimento dell’OICVM;
c)
l’adeguatezza degli obblighi applicabili alle società di gestione di un OICVM su iniziativa di terzi di cui all’articolo 14, paragrafo 2 bis, e la necessità di ulteriori garanzie per impedire l’elusione di tali obblighi e, in particolare, se le disposizioni della presente direttiva sui conflitti di interesse sono efficaci e appropriate per individuare, gestire, monitorare e, se del caso, rivelare i conflitti di interesse derivanti dal rapporto tra la società di gestione e il terzo iniziatore;»;
18)
l’articolo 112 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
«Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 aprile 2024.».
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui agli articoli 12, 13, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. «L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
;
19)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva;
20)
il testo di cui all’allegato IV della presente direttiva è inserito come allegato II bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:927:oj#art-2