Art. 3

Modifiche della direttiva 98/70/CE

In vigore dal 18 ott 2023
Modifiche della direttiva 98/70/CE La direttiva 98/70/CE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Ambito di applicazione La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori.»; 2) all’, i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. “fornitore”: il “fornitore di combustibile” quale definito all’, secondo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*25); 9. “biocarburanti”: i “biocarburanti” quali definiti all’, secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001»; (*25)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).»;" 3) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri impongono ai fornitori l’obbligo di garantire l’immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7 %.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri provvedono affinché il tenore massimo di zolfo ammissibile per i gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto sia di 10 mg/kg. Gli Stati membri garantiscono che i combustibili liquidi diversi dai gasoli di cui sopra possano essere utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna e nelle imbarcazioni da diporto soltanto a condizione che il tenore di zolfo nei suddetti combustibili liquidi non sia superiore al tenore massimo ammissibile per detti gasoli.» ; 4) gli articoli da 7 bis a 7 sexies sono soppressi; 5) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, le lettere g), h), i) e k) sono soppresse; b) il paragrafo 2 è soppresso; 6) gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.
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