Art. 5
Recepimento
In vigore dal 18 ott 2023
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 magio 2025.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, punto 6), relativamente all’articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, e all’, punto 7) relativamente agli articoli 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies e 16 septies, entro il 1o luglio 2024.
Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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