Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999
In vigore dal 18 ott 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999
Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il punto 11) è sostituito dal seguente:
«11)
“obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima”: l’obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel 2030 ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, l’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; l’obiettivo a livello unionale di miglioramento dell’efficienza energetica nel 2030 di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*24), e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030.
(*24) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).»;"
b)
al punto 20), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
nel contesto delle raccomandazioni della Commissione sulla base della valutazione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), con riguardo all’energia da fonti rinnovabili, l’attuazione anticipata da parte di uno Stato membro del suo contributo all’obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia rinnovabile per il 2030 di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, misurata rispetto ai punti di riferimento nazionali per l’energia rinnovabile;»;
2)
all’, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2)
per quanto riguarda l’energia rinnovabile:
al fine di conseguire l’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030.
Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell’Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Indipendentemente dal suo contributo all’obiettivo dell’Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;»;
3)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti almeno all’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030 di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.»
;
4)
all’articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel settore dell’energia rinnovabile, nell’ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia dell’Unione sulla base di una traiettoria indicativa che parte dal 20 % nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 18 % nel 2022, il 43 % nel 2025 e il 65 % nel 2027 rispetto all’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e quello del 2030 e raggiunge l’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.»
.
Storico versioni
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