Art. 5
Sanzioni
In vigore dal 12 lug 2023
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 18 febbraio 2026, gli Stati membri notificano le relative disposizioni e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione, su base annuale, dei prestatori di servizi inottemperanti e delle misure esecutive intraprese nei loro confronti e delle sanzioni imposte.
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