Art. 6
Autorità centrali
In vigore dal 12 lug 2023
Autorità centrali
1. Conformemente al proprio sistema giuridico, gli Stati membri designano una o più autorità centrali per garantire che la presente direttiva sia applicata in maniera coerente e proporzionata.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali da essi designate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette agli Stati membri un elenco delle autorità centrali designate e lo rende pubblico.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità centrali si coordinino e cooperino tra loro e, se del caso, con la Commissione, e affinché le autorità centrali forniscano tutte le informazioni pertinenti e si prestino reciprocamente assistenza per applicare la presente direttiva in modo coerente e proporzionato. Il coordinamento, la cooperazione e la fornitura di informazioni e di assistenza riguardano, in particolare, le misure esecutive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:1544:oj#art-6