Art. 3
Stabilimenti designati e rappresentanti legali
In vigore dal 12 lug 2023
Stabilimenti designati e rappresentanti legali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designino o nominino almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all', paragrafo 2 («decisioni e ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’, paragrafo 2») emessi dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali nel modo seguente:
a)
per i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, gli Stati membri in cui i prestatori di servizi sono stabiliti provvedono affinché tali prestatori di servizi designino lo stabilimento designato o gli stabilimenti designati responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo;
b)
per i prestatori di servizi che non sono stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio nominino il rappresentante legale o i rappresentanti legali responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo negli Stati membri che partecipano agli strumenti di cui all', paragrafo 2;
c)
per i prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio nominino il rappresentante legale o i rappresentanti legali responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo negli Stati membri che partecipano a tali strumenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari di cui al paragrafo 1:
a)
siano stabiliti o risiedano in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi; e
b)
possano essere soggetti a procedure di esecuzione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e gli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’, paragrafo 2, siano destinati allo stabilimento designato o al rappresentante legale designato o nominato a tal fine in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi sul loro territorio attribuiscano ai loro stabilimenti designati e ai loro rappresentanti legali i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’, paragrafo 2, ricevuti da uno Stato membro. Gli Stati membri verificano altresì che gli stabilimenti designati che sono stabiliti o i rappresentanti legali che risiedono sul loro territorio abbiano ricevuto dai prestatori di servizi i poteri e le risorse necessari per ottemperare a tali decisioni e ordini ricevuti da uno Stato membro e che cooperino con le autorità competenti quando ricevono tali decisioni e ordini, in conformità del quadro giuridico applicabile.
5. Gli Stati membri provvedono affinché sia lo stabilimento designato o il rappresentante legale che il prestatore di servizi possano essere ritenuti responsabili in solido dell'inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile al ricevimento di decisioni e ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’, paragrafo 2, affinché ognuno di essi possa essere oggetto di sanzioni in caso di inottemperanza da parte di uno di essi. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché non sia possibile per il prestatore di servizi o lo stabilimento designato, o il rappresentante legale se del caso, invocare la mancanza di procedure interne adeguate tra il prestatore di servizi e lo stabilimento designato o il rappresentante legale come giustificazione dell'inottemperanza a tali obblighi. La responsabilità in solido non si applica ad azioni od omissioni del prestatore di servizi o del rappresentante legale o dello stabilimento designato che costituiscono reato nello Stato membro che impone le sanzioni.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione al 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti legali entro il 18 agosto 2026 e affinché i prestatori di servizi che cominciano a offrire servizi nell'Unione dopo il 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti legali entro sei mesi dalla data in cui essi cominciano a offrire servizi nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:1544:oj#art-3