Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 lug 2023
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14): a) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all', punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972; b) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio; c) altri servizi della società dell'informazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che: i) consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o ii) rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente; 2) «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro»: a) che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati al punto 1); e b) che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla lettera a); tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro; 3) «che offre servizi nell'Unione»: a) che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati al punto 1); e b) che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla lettera a); tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri; 4) «stabilimento»: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività; 5) «stabilimento designato»: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all', paragrafo 2, ai fini di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1; 6) «rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all', paragrafo 2, ai fini di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1.
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