Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 12 lug 2023
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva definisce norme sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.
2. La presente direttiva si applica alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. La presente direttiva si applica altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi da uno Stato membro nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio di tale Stato membro.
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà conferita alle autorità nazionali dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio direttamente, ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
4. Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la designazione di stabilimenti designati o la nomina di rappresentanti legali, ai fini di cui al paragrafo 1.
5. La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi quali definiti all', punto 1), che offrono servizi nell'Unione. Non si applica ai prestatori di servizi stabiliti sul territorio di un singolo Stato membro che offrono servizi esclusivamente sul territorio di tale Stato membro.
Storico versioni
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