Art. 22

Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche

In vigore dal 14 dic 2022
Valutazioni coordinate a livello dell'Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche 1.   Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, può effettuare valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza di specifiche catene di approvvigionamento critiche di servizi TIC, sistemi TIC o prodotti TIC, tenendo conto dei fattori di rischio tecnici e, se opportuno, non tecnici. 2.   La Commissione, previa consultazione del gruppo di cooperazione e dell'ENISA, nonché, ove necessario, dei pertinenti portatori di interessi, identifica i servizi TIC, i sistemi TIC o i prodotti TIC critici specifici che possono essere oggetto della valutazione coordinata del rischio per la sicurezza di cui al paragrafo 1.
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