Art. 20
Governance
In vigore dal 14 dic 2022
Governance
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di gestione dei soggetti essenziali e importanti approvino le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate da tali soggetti per conformarsi all', sovraintendano alla sua attuazione e possano essere ritenuti responsabili di violazione da parte dei soggetti di tale articolo.
L'applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto nazionale per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità applicabili alle istituzioni pubbliche, nonché la responsabilità dei dipendenti pubblici e dei funzionari eletti o nominati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i membri dell'organo di gestione dei soggetti essenziali e importanti siano tenuti a seguire una formazione e incoraggiano i soggetti essenziali e importanti a offrire periodicamente una formazione analoga ai loro dipendenti, per far sì che questi acquisiscano conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi di cibersicurezza e il loro impatto sui servizi offerti dal soggetto.
Storico versioni
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