Art. 13

Cooperazione a livello nazionale

In vigore dal 14 dic 2022
Cooperazione a livello nazionale 1.   Se sono separati, le autorità competenti, il punto di contatto unico e i CSIRT dello stesso Stato membro collaborano per quanto concerne l'adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro CSIRT o, se del caso, le loro autorità competenti, ricevano le notifiche degli incidenti significativi a norma dell', nonché degli incidenti, delle minacce informatiche e dei quasi incidenti (near miss) a norma dell'. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro CSIRT o, se del caso, le loro autorità competenti informino i loro punti di contatto unico delle notifiche relative agli incidenti, alle minacce informatiche e ai quasi incidenti trasmesse a norma della presente direttiva. 4.   Al fine di garantire l'efficace adempimento dei compiti e degli obblighi delle autorità competenti, dei punti di contatto unici e dei CSIRT, gli Stati membri, nella misura del possibile, provvedono affinché, all'interno di ciascuno Stato membro, vi sia un'adeguata cooperazione tra i suddetti organismi e le autorità di contrasto, le autorità di protezione dei dati, le autorità nazionali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 300/2008 e (UE) 2018/1139, gli organismi di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, le autorità competenti a norma del regolamento (UE) 2022/2554, le autorità nazionali di regolamentazione a norma della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557, nonché le autorità competenti ai sensi di altri atti giuridici settoriali dell'Unione. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a norma della presente direttiva e le loro autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2557 collaborino e si scambino periodicamente informazioni riguardo all'identificazione di soggetti critici, sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti sia informatici che non informatici che interessano i soggetti essenziali identificati come critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557, e sulle misure adottate in risposta a tali rischi, minacce e incidenti. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le loro autorità competenti a norma della presente direttiva e le loro autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2018/1972 si scambino periodicamente informazioni pertinenti, anche per quanto riguarda gli incidenti e le minacce informatiche rilevanti. 6.   Gli Stati membri semplificano la comunicazione mediante i mezzi tecnici per le notifiche di cui agli .
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