Art. 11

Requisiti, capacità tecniche e compiti dei CSIRT

In vigore dal 14 dic 2022
Requisiti, capacità tecniche e compiti dei CSIRT 1.   I CSIRT soddisfano i requisiti seguenti: a) i CSIRT garantiscono un alto livello di disponibilità dei propri canali di comunicazione evitando singoli punti di vulnerabilità (single points of failure) e dispongono di vari mezzi che permettono loro di essere contattati e di contattare altri in qualsiasi momento; essi indicano chiaramente i canali di comunicazione e li rendono noti alla loro base di utenti e ai partner con cui collaborano; b) i locali e i sistemi informatici di supporto dei CSIRT sono ubicati in siti sicuri; c) i CSIRT sono dotati di un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste, in particolare per facilitare i trasferimenti in maniera efficace ed efficiente; d) i CSIRT garantiscono la riservatezza e l'affidabilità delle loro operazioni; e) i CSIRT dispongono di personale sufficiente per garantire la disponibilità dei loro servizi in qualsiasi momento e garantiscono che il loro personale sia formato in modo appropriato; f) i CSIRT sono dotati di sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup al fine di garantire la continuità dei loro servizi. I CSIRT hanno la possibilità di partecipare a reti di cooperazione internazionale. 2.   Gli Stati membri assicurano che i loro CSIRT dispongano congiuntamente delle capacità tecniche necessarie a svolgere i compiti di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché ai propri CSIRT siano assegnate risorse sufficienti per garantire un organico adeguato al fine di consentire ai CSIRT di sviluppare le proprie capacità tecniche. 3.   I CSIRT svolgono i compiti seguenti: a) monitorano e analizzano le minacce informatiche, le vulnerabilità e gli incidenti a livello nazionale, e, su richiesta, forniscono assistenza ai soggetti essenziali e importanti interessati per quanto riguarda il monitoraggio in tempo reale o prossimo al reale dei loro sistemi informatici e di rete; b) emettono preallarmi, allerte e bollettini e divulgano informazioni ai soggetti essenziali e importanti interessati, nonché alle autorità competenti e agli altri pertinenti portatori di interessi, in merito a minacce informatiche, vulnerabilità e incidenti, se possibile in tempo prossimo al reale; c) forniscono una risposta agli incidenti e forniscono assistenza ai soggetti essenziali e importanti interessati, se del caso; d) raccolgono e analizzano dati forensi e forniscono un'analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonché una consapevolezza situazionale riguardo alla cibersicurezza; e) effettuano, su richiesta di un soggetto essenziale o importante, una scansione proattiva dei sistemi informatici e di rete del soggetto interessato per rilevare le vulnerabilità con potenziale impatto significativo; f) partecipano alla rete di CSIRT e forniscono assistenza reciproca secondo le loro capacità e competenze agli altri membri della rete di CSIRT su loro richiesta. g) se del caso, agiscono in qualità di coordinatore ai fini del processo di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all', paragrafo 1; h) contribuiscono allo sviluppo di strumenti sicuri per la condivisione delle informazioni di cui all', paragrafo 3. I CSIRT possono effettuare una scansione proattiva e non intrusiva dei sistemi informatici e di rete accessibili al pubblico di soggetti essenziali e importanti. Tale scansione è effettuata per individuare sistemi informatici e di rete vulnerabili o configurati in modo non sicuro e per informare i soggetti interessati. Tale scansione non ha alcun impatto negativo sul funzionamento dei servizi dei soggetti. Nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, i CSIRT possono dare priorità a determinati compiti sulla base di un approccio basato sul rischio. 4.   I CSIRT instaurano rapporti di cooperazione con i pertinenti portatori di interesse del settore privato al fine di perseguire gli obiettivi della presente direttiva. 5.   Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 4, i CSIRT promuovono l'adozione e l'uso di pratiche, sistemi di classificazione e tassonomie standardizzati o comuni per quanto riguarda: a) le procedure di gestione degli incidenti; b) la gestione delle crisi; e c) la divulgazione coordinata delle vulnerabilità ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2555:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo