Art. 5
Recepimento
In vigore dal 14 dic 2022
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 3 della presente direttiva entro il 6 luglio 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all', ad eccezione del punto 14:
a)
per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva:
i)
alle grandi imprese quali definite all', paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE che costituiscono enti di interesse pubblico a norma dell', punto 1), di tale direttiva e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
ii)
agli enti di interesse pubblico quali definiti all', punto 1), della direttiva 2013/34/UE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell', paragrafo 7, di tale direttiva e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b)
per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva:
i)
alle grandi imprese ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a), punto i) del presente comma;
ii)
alle imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a), punto ii);
c)
per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva:
i)
alle piccole e medie imprese ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE che sono enti di interesse pubblico quali definiti all', punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell', paragrafo 1, della stessa;
ii)
agli enti piccoli e non complessi, definiti all', paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico quali definiti all', punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell', paragrafo 1, della stessa;
iii)
alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e alle imprese di riassicurazione captive, quali definite all'articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese quali definite all', paragrafi 2 e 3, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico quali definiti all', punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell', paragrafo 1, della stessa.
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all', punto 14, per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva.
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all':
a)
per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva:
i)
agli emittenti quali definiti all', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
ii)
agli emittenti quali definiti all', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell', paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b)
per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva:
i)
agli emittenti quali definiti all', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera a), punto i), del presente comma;
ii)
agli emittenti quali definiti all', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera a), punto ii), del presente comma;
c)
per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva:
i)
agli emittenti quali definiti all', paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che sono piccole e medie imprese ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE e che non sono microimprese ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE;
ii)
agli emittenti definiti enti piccoli e non complessi all', paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell', paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, che sono enti di interesse pubblico quali definiti all', punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell', paragrafo 1, della stessa;
iii)
agli emittenti definiti imprese di assicurazione captive all'articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE, o imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell', paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, che sono enti di interesse pubblico quali definiti all', punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell', paragrafo 1, della stessa.
Gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all' per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità con cui tale riferimento deve essere formulato.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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