Art. 3
Modifiche della direttiva 2006/43/CE
In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche della direttiva 2006/43/CE
La direttiva 2006/43/CE è così modificata:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.»;
2)
l' è così modificato:
a)
i punti da 2) a 6) sono sostituiti dai seguenti:
«2)
“revisore legale”: una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;
3)
“impresa di revisione contabile”: una persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;
4)
“ente di revisione contabile di un paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diverso da un ente iscritto al registro come impresa di revisione contabile in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi dell';
5)
“revisore di un paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diversa da una persona iscritta al registro come revisore legale in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi degli ;
6)
“revisore del gruppo”: il revisore o i revisori legali oppure l'impresa o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti consolidati o, se del caso, svolgono il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;»;
b)
è inserito il punto seguente:
«16 bis)
“responsabile o responsabili della sostenibilità”:
a)
il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile per uno specifico incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto dell'impresa di revisione contabile; o
b)
nel caso dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, almeno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità a livello di gruppo e il revisore o i revisori legali designati in qualità di responsabile o responsabili principali a livello di imprese figlie di rilevante importanza; o
c)
il revisore o i revisori legali che firmano la relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis;»;
c)
sono aggiunti i punti seguenti:
«21)
“rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di sostenibilità quale definita all', punto 18), della direttiva 2013/34/UE;
22)
“attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”: l'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione contente le conclusioni espresse dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE;
23)
“prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità”: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*26) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.
(*26) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;"
3)
l' è sostituito dal seguente:
«
Titoli e diplomi
1. Fatto salvo l'articolo 11, una persona fisica può essere abilitata a effettuare la revisione legale soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università o un livello equivalente, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente.
2. Una persona fisica può, oltre all'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, essere abilitata a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità quando siano soddisfatti i requisiti aggiuntivi specifici di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva.
3. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano fra loro per raggiungere una convergenza dei requisiti definiti nel presente articolo. Nell'avviare tale cooperazione, dette autorità competenti tengono conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti e, in particolare, della convergenza già raggiunta dalla professione. Esse cooperano con il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) e con le autorità competenti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014, nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini della revisione legale dei conti e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico.»;
4)
l' è sostituito dal seguente:
«
Esame di idoneità professionale
1. L'esame di idoneità professionale di cui all', paragrafo 1, garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.
2. Affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame di idoneità professionale di cui all' garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.»;
5)
all', è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie:
a)
obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
b)
analisi della sostenibilità;
c)
procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
d)
obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 26 bis.»;
6)
all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Affinché il revisore legale o il tirocinante sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno otto mesi del tirocinio di cui al primo comma riguardano l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.»;
7)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Combinazione di tirocinio e formazione teorica
1. Gli Stati membri possono prevedere che periodi di formazione teorica nelle materie di cui all', paragrafi 1 e 2, contino nel calcolo delle durate dell'attività professionale di cui all'articolo 11, purché tale formazione sia attestata dal superamento di un esame riconosciuto dallo Stato membro. La durata di detta formazione non può essere inferiore a un anno e non può essere dedotta dagli anni di attività professionale per un periodo superiore a quattro anni.
2. Il periodo di attività professionale e il tirocinio non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma.»;
8)
all'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Affinché il revisore legale sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, la prova attitudinale di cui al primo comma verte sulla conoscenza adeguata, da parte del revisore legale, delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
9)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Revisori legali abilitati o riconosciuti anteriormente al 1o gennaio 2024 e persone oggetto di una procedura di abilitazione per revisori legali al 1o gennaio 2024
Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati o riconosciuti per l'esercizio della revisione legale anteriormente al 1o gennaio 2024 non siano soggetti agli obblighi previsti dall', paragrafo 2, dall', paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma.
Gli Stati membri provvedono affinché le persone che al 1o gennaio 2024 sono oggetto della procedura di abilitazione di cui agli articoli da 6 a 14 non siano soggette agli obblighi previsti dall', paragrafo 2, dall', paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, a condizione che concludano la procedura entro il 1o gennaio 2026.
Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati anteriormente al 1o gennaio 2026 che intendono svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in relazione alle materie elencate all', paragrafo 3, attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui all'articolo 13.»;
10)
l'articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:
a)
nome, indirizzo e numero di iscrizione;
b)
se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonché il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti;
c)
un'indicazione che specifichi se il revisore legale è abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità;
d)
ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;
b)
al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
«Il registro indica se i revisori contabili di paesi terzi di cui al primo comma sono iscritti per effettuare la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;
11)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti e un'indicazione che specifichi se sono abilitati anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
b)
al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;
c)
al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
«Il registro indica se gli enti di revisione contabile di paesi terzi sono iscritti per effettuare la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;
12)
l'articolo 24 ter è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri assicurano che, se la revisione legale dei conti è eseguita da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della revisione risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.
Gli Stati membri assicurano che, se il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità è svolto da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della sostenibilità, che può essere il responsabile (uno dei responsabili) della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della sostenibilità risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.
La qualità della revisione e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili della revisione e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte dell'impresa di revisione contabile ai fini della relativa designazione.
I responsabili della revisione operano attivamente nell'esecuzione della revisione legale dei conti. Il responsabile della sostenibilità opera attivamente nello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Nello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, il revisore legale assegna tempo e risorse sufficienti per espletare in modo adeguato le proprie funzioni.»;
c)
al paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
nel caso di un'impresa di revisione contabile, i nomi dei responsabili della revisione e, se del caso, i nomi dei responsabili della sostenibilità;
c)
i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile crea un file di attestazione per ogni incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva quanto meno i dati registrati a norma dell'articolo 22 ter per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva tutti gli altri dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis e per monitorare la conformità con la presente direttiva e altri obblighi di legge applicabili per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il file di attestazione è chiuso entro 60 giorni dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis.
Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci d'esercizio annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il file di attestazione può essere incluso nel file di revisione.»;
e)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate e all'esecuzione di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione circa la conformità relativi della rendicontazione di sostenibilità.»;
13)
l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Corrispettivi per la revisione e l'attestazione
Gli Stati membri assicurano che vigano regole adeguate che prevedano che i corrispettivi per la revisione legale dei conti e per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità:
a)
non siano influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti o all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e
b)
non siano subordinati ad alcuna condizione.»;
14)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 25 ter
Deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
I requisiti di cui agli articoli da 21 a 24 bis concernenti la revisione legale del bilancio si applicano mutatis mutandis all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Articolo 25 quater
Servizi diversi dalla revisione contabile vietati nei casi in cui il revisore legale svolga il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico che è sottoposto all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all', paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), e alle lettere da e) a k), del regolamento (UE) n. 537/2014 durante:
a)
il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e l'emissione della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e
b)
l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per quanto riguarda i servizi di cui all', paragrafo 1), secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014.
2. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e, qualora il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga a una rete, qualsiasi membro di tale rete, può prestare all'ente di interesse pubblico che è sottoposto all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione contabile differenti da quelli vietati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o se del caso, i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 537/2014, o servizi considerati dagli Stati membri come una minaccia all'indipendenza di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile susseguente ad adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma dell'articolo 22 ter della presente direttiva.
3. Quando un membro di una rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un'impresa costituita in un paese terzo che è controllata dall'ente di interesse pubblico che è sottoposto all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza.
Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 22 ter, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Articolo 25 quinquies
Irregolarità
L' del regolamento (UE) n. 537/2014 si applica mutatis mutandis a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico.»;
15)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 26 bis
Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
1. Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
2. Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione concernente la medesima materia.
Gli Stati membri comunicano i principi, le procedure o gli obblighi nazionali di attestazione della conformità alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.
3. Non oltre il 1° ottobre 2026, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori, e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione.
Non oltre il 1o ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione e se del caso, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.
La Commissione può adottare i principi di attestazione di cui al primo e al secondo comma solo se:
a)
siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;
b)
contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità; e
c)
siano nell'interesse generale dell'Unione.»;
16)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 27 bis
Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità
1. Gli Stati membri garantiscono che, nel caso di un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese:
a)
in relazione alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, il revisore del gruppo abbia la piena responsabilità della relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis;
b)
il revisore del gruppo valuti il lavoro svolto da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da revisori di un paese terzo, da revisori legali, da enti di revisione contabile di un paese terzo o da imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità e documenti la natura, la tempistica e l'entità del lavoro da essi svolto, compreso, ove opportuno, l'esame del revisore del gruppo riguardante le parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti; e
c)
il revisore del gruppo esamini il lavoro svolto da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da revisori di un paese terzo, da revisori legali, da enti di revisione contabile di un paese terzo o da imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità e documenti tale lavoro.
La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente interessata di esaminare il lavoro svolto da tale revisore.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, il revisore del gruppo chiede l'accordo dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o dei revisori di un paese terzo, dei revisori legali, degli enti di revisione contabile di un paese terzo o delle imprese di revisione contabile interessati per il trasferimento della documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, come condizione affinché il revisore del gruppo possa basarsi sul lavoro svolto dai suddetti prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile.
2. Se il revisore del gruppo non è in grado di conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera c), esso adotta misure appropriate e ne informa l'autorità competente interessata.
Tali misure includono, se dal caso, un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della impresa figlia interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione.
3. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesto, la documentazione pertinente conservata sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai rispettivi prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, comprese tutte le relative carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità.
L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate, ai sensi dell'articolo 36, una documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità.
Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del paese terzo una documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione.
In deroga al terzo comma, qualora uno o più prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, uno o più revisori o uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha concluso accordi di cooperazione abbiano rilasciato l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto da tali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o revisori o enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro di attestazione della conformità da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che sono state adottate le misure opportune per avere accesso alla documentazione relativa all'attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;
17)
all'articolo 28, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
include un giudizio e una dichiarazione, entrambe basate sul lavoro svolto durante la revisione contabile, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/34/UE;»;
18)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 28 bis
Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La relazione è predisposta conformemente alle regole poste con i principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 3, o, in attesa dell'adozione di tali principi di attestazione da parte della Commissione, conformemente ai principi nazionali di attestazione di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2.
2. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è presentata per iscritto e:
a)
identifica l'ente la cui rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità è oggetto dell'incarico di attestazione; specifica la rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità, nonché la data e il periodo a cui si riferisce; e indica il quadro di riferimento in materia di rendicontazione di sostenibilità che è stato applicato nella sua preparazione;
b)
include una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
c)
include le conclusioni di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.
3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata rilasciata da più di un revisore legale o da più di un'impresa di revisione contabile, i revisori legali o le imprese di revisione contabile concordano sui risultati del lavoro di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta delle conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è firmata e datata dal revisore legale che rilascia l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è rilasciata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità reca la firma almeno dei revisori legali che eseguono l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto dell'impresa di revisione contabile. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno rilasciato l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.
In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti interessate.
5. Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci d'esercizio annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, gli Stati membri possono esigere che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere inclusa come sezione separata della relazione di revisione.
6. La relazione di attestazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5.»;
19)
l'articolo 29 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
le persone che effettuano controlli della qualità hanno la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e, se del caso, in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità, nonché una formazione specifica in materia di controllo della qualità;»;
b)
al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati e, se del caso, dei file di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di revisione applicabili e ai requisiti di indipendenza e, se del caso, ai principi di attestazione, così come una valutazione della quantità e qualità delle risorse investite, dei corrispettivi per la revisione e dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nonché del sistema interno di controllo della qualità nell'impresa di revisione contabile;»;
c)
al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
i controlli della qualità hanno luogo sulla base di un'analisi del rischio e, nel caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti ai sensi dell', punto 1), lettera a), e svolgono, se del caso, incarichi finalizzati al rilascio di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno ogni sei anni;»;
d)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i controllori presentano un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e, se del caso, in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità, unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità;»;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Fino al 31 dicembre 2025, gli Stati membri possono esentare le persone che effettuano controlli della qualità relativi all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dall'obbligo di possedere un'esperienza pertinente in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità.»;
20)
all'articolo 30, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale dei conti e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
2. Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti o l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non siano effettuate conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva e, se del caso, del regolamento (UE) n. 537/2014.
Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. In tal caso, comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.»;
21)
all'articolo 30 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c bis)
un divieto temporaneo, della durata massima di tre anni, che impedisce al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o al responsabile della sostenibilità di rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e/o di firmare relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;»;
22)
all'articolo 30 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d bis)
una dichiarazione attestante che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28 bis della presente direttiva;»;
23)
l'articolo 32 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. L'autorità competente è diretta da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale e, se del caso, per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Tali persone sono selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.»;
b)
al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
dell'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione contabile e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tranne nei casi in cui tali principi sono adottati o approvati dalle autorità di altri Stati membri;»;
24)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 36 bis
Accordi tra Stati membri per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
Le prescrizioni di cui agli articoli 34 e 36 concernenti la revisione legale del bilancio si applicano, mutatis mutandis, all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
25)
l'articolo 37 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma si applica alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
b)
al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
«Il primo comma si applica alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta da parte dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione contabile ai sensi del paragrafo 1 a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda la designazione di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile per l'esecuzione della revisione legale e, se del caso, dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di detto ente. Qualsiasi clausola esistente di questo tipo è da ritenersi nulla e senza effetti.
Gli Stati membri assicurano che gli azionisti o i membri delle imprese di grandi dimensioni soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, ad eccezione delle imprese di cui all', punto 1), lettera a), della stessa, e che rappresentano oltre il 5 % dei diritti di voto o il 5 % del capitale dell'impresa, che agiscano individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di presentare una proposta di delibera da adottare nell'assemblea generale degli azionisti o dei membri per chiedere che un terzo accreditato che non appartiene alla stessa impresa di revisione contabile o alla stessa rete del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti prepari una relazione su determinati elementi della rendicontazione di sostenibilità e che tale relazione sia messa a disposizione dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri.»;
26)
l'articolo 38 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri assicurano che i revisori legali o le imprese di revisione contabile possano essere revocati solo per giusta causa. Divergenze di opinioni in merito a un trattamento contabile, a procedure di revisione o, se del caso, a procedure relative alla rendicontazione di sostenibilità o a procedure di attestazione della conformità non costituiscono giusta causa di revoca.»;
b)
al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
«L'obbligo di informazione di cui al primo comma si applica anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
c)
al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma si applica anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
27)
l'articolo 39 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Gli Stati membri possono consentire che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile relative alla rendicontazione di sostenibilità e relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo complesso o da un organo specifico istituito dall'organo di amministrazione o di controllo.»;
b)
al paragrafo 6, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e, se del caso, delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e spiegare in che modo la revisione legale dei conti e le attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità hanno contribuito, rispettivamente, all'integrità dell'informativa finanziaria e della rendicontazione di sostenibilità e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;
b)
di monitorare il processo di informativa finanziaria e, se del caso, di rendicontazione di sostenibilità, compresa la rendicontazione elettronica di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE, e le procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter di tale direttiva, nonché presentare raccomandazioni o proposte volte a garantirne l'integrità;
c)
di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria e, ove opportuno, la rendicontazione di sostenibilità dell'impresa, compresa la rendicontazione elettronica di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE, senza violare la sua indipendenza;
d)
di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, se del caso, l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità, in particolare la relativa esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;
e)
di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 24 ter, 25 ter, 25 quater e 25 quinquies della presente direttiva e dell' del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione conformemente all' di tale regolamento;»;
28)
l'articolo 45 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti di uno Stato membro, a norma degli articoli 15, 16 e 17 della presente direttiva, iscrivono nel registro tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi qualora tali revisori ed enti di revisione contabile di paesi terzi presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato o, se del caso, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione con valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell', paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*27), tranne quando l'impresa in questione abbia emesso esclusivamente titoli di debito ai quali si applica una delle seguenti condizioni:
a)
detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro definito all', paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE prima del 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50 000 EUR alla data dell'emissione;
b)
detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro definito all', paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE dopo il 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 100 000 EUR alla data dell'emissione.
(*27) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"
b)
i paragrafi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Fatto salvo l'articolo 46, le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati o, se del caso, le relazioni di attestazione della conformità relative alla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 redatte da revisori o enti di revisione contabile di paesi terzi che non sono registrati nello Stato membro non hanno effetti giuridici in tale Stato membro.
5. Uno Stato membro può iscrivere nel registro un ente di revisione contabile di un paese terzo ai fini della revisione del bilancio solo se:
a)
la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
b)
il revisore proveniente da un paese terzo incaricato della revisione legale per conto dell'ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
c)
le revisioni del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter e 25, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
d)
l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.
Uno Stato membro può iscrivere nel registro un ente di revisione contabile di un paese terzo ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità solo se:
a)
la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;
b)
il revisore proveniente da un paese terzo incaricato dell'attestazione della conformità per conto dell'ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;
c)
l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 è eseguita conformemente ai principi di attestazione della conformità di cui all'articolo 26 bis, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter, 25 e 25 ter, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
d)
l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.
5 bis. Uno Stato membro può iscrivere nel registro un revisore di un paese terzo ai fini della revisione del bilancio soltanto se quest'ultimo ottempera agli obblighi e ai requisiti di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d) del presente articolo.
Uno Stato membro può iscrivere nel registro un revisore di un paese terzo ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità solo se tale revisore soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettere b), c) e d), del presente articolo.
6. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del paragrafo 5, primo comma, lettera c), e secondo comma, lettera c), del presente articolo, è conferito alla Commissione il potere di decidere in merito all'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera c), e secondo comma, lettera c), del presente articolo fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis a integrazione della presente direttiva per stabilire i criteri generali di equivalenza da utilizzare al fine di valutare se le revisioni dei bilanci e, se del caso, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state condotte conformemente ai principi di revisione internazionali definiti all'articolo 26 e ai principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 26 bis, rispettivamente, nonché agli obblighi definiti agli articoli 22, 24 e 25. Tali criteri, che sono applicabili a tutti i paesi terzi, sono utilizzati dagli Stati membri per la valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.»;
29)
l'articolo 48 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 26 bis, paragrafo 3, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 26 bis, paragrafo 3, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 2, o dell'articolo 47, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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