Art. 6
Revisione e relazioni
In vigore dal 14 dic 2022
Revisione e relazioni
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva modificativa, che includa tra l'altro gli elementi seguenti:
a)
una valutazione del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva modificativa, compresa la convergenza delle pratiche di rendicontazione tra gli Stati membri;
b)
una valutazione del numero di piccole e medie imprese che utilizzano su base volontaria i principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 quater della direttiva 2013/34/UE;
c)
una valutazione volta a stabilire se e come estendere ulteriormente l'ambito di applicazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva modificativa, in particolare in relazione alle piccole e medie imprese e alle imprese di paesi terzi che operano direttamente sul mercato interno dell'Unione senza disporre di un'impresa figlia o una succursale nel territorio dell'Unione;
d)
una valutazione dell'attuazione degli obblighi di rendicontazione introdotti dalla presente direttiva modificativa per le imprese figlie e le succursali di imprese di paesi terzi, compresa una valutazione del numero di imprese di paesi terzi aventi un'impresa figlia o una succursale che comunicano informazioni a norma dell'articolo 40 bis della direttiva 2013/34/UE; una valutazione del meccanismo di applicazione e delle soglie stabilite in tale articolo;
e)
una valutazione volta a stabilire se e come garantire l'accessibilità, per le persone con disabilità, della rendicontazione di sostenibilità pubblicata dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva modificativa.
La relazione è pubblicata entro il 30 aprile 2029 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.
2. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamina il livello di concentrazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità e riferisce al riguardo. Detto riesame tiene conto dei regimi nazionali applicabili ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità e valuta se e in quale misura tali regimi nazionali contribuiscano all'apertura del mercato dell'attestazione.
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta eventuali misure giuridiche per garantire una sufficiente diversificazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità e un'adeguata qualità della rendicontazione di sostenibilità. La Commissione riesamina le misure previste all'articolo 34, paragrafo X, della direttiva 2013/34/UE e valuta la necessità di estenderle ad altre grandi imprese.
La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2028 ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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