Art. 23

Controllo dello Stato di approdo

In vigore dal 8 giu 2022
Controllo dello Stato di approdo 1.   Le navi, indipendentemente dalla bandiera e ad eccezione di quelle escluse dall’, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da tale Stato membro per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato di competenza e/o un certificato di addestramento e/o una prova documentale ai sensi della convenzione STCW possiedano tale certificato di competenza o una dispensa valida e/o certificato di addestramento e/o prova documentale. 2.   Nell’esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 2009/16/CE.
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