Art. 1

Oggetto

In vigore dal 24 nov 2021
Oggetto La presente direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per: a) i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti; b) gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione.
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