Art. 28

Cooperazione tra punti di contatto

In vigore dal 20 ott 2021
Cooperazione tra punti di contatto 1.   Gli Stati membri designano punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni necessarie per l’attuazione degli e cooperano tra di loro in modo efficace. 2.   I punti di contatto di cui al paragrafo 1 del presente articolo cooperano in modo efficace, in particolare, per quanto riguarda le modalità di convalida, con i portatori di interessi dei settori dell’istruzione, della formazione, dell’occupazione e della gioventù, nonché nel quadro di altre politiche pertinenti, necessarie per attuare l’, paragrafo 1, lettera b). 3.   Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.
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