Art. 60

Modifica della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 27 nov 2019
Modifica della direttiva 2009/65/CE L’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/65/UE è sostituito dal seguente: «iii) a prescindere dall’ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all’importo stabilito all’ del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento e del Consiglio (*6).
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