Art. 20

Recepimento

In vigore dal 20 giu 2019
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, per la retribuzione o l'indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale di cui all', paragrafo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2024. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 3.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 5.   Le norme e le modalità dettagliate di applicazione della presente direttiva sono definite conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, purché siano rispettati le prescrizioni minime e gli obiettivi della presente direttiva. 6.   Al fine di conformarsi agli della presente direttiva e alla direttiva 92/85/CEE, gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi periodo di assenza dal lavoro per motivi di famiglia, e della relativa retribuzione o indennità, in particolare per il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza, disponibili a livello nazionale che vanno oltre le disposizioni minime previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 92/85/CEE, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi per tali congedi e che il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nei settori disciplinati da tali direttive non sia ridotto. 7.   Qualora garantiscano una retribuzione o un'indennità pari ad almeno il 65 % della retribuzione netta del lavoratore, che può essere soggetta a un massimale, per almeno sei mesi di congedo parentale per ciascun genitore, gli Stati membri possono decidere di mantenere tale sistema anziché prevedere la retribuzione o indennità di cui all', paragrafo 2. 8.   Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:1158:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo