Art. 18

Relazioni e riesame

In vigore dal 20 giu 2019
Relazioni e riesame 1.   Entro il 2 agosto 2027 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione. Tali informazioni includono i dati aggregati disponibili sulla fruizione dei vari tipi di congedo e di modalità di lavoro flessibili da parte degli uomini e delle donne ai sensi della presente direttiva, al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la parità di genere. 2.   La Commissione presenta la relazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. La relazione è inoltre corredata di: a) uno studio sull'interazione tra i diversi tipi di congedo previsti dalla presente direttiva, nonché altri tipi di congedo per motivi familiari, quali il congedo di adozione; e b) uno studio sui diritti al congedo per motivi familiari concessi ai lavoratori autonomi.
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