Art. 16

Livello di protezione

In vigore dal 20 giu 2019
Livello di protezione 1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva. 2.   L'attuazione della presente direttiva non costituisce motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. Il divieto di tale riduzione del livello di protezione non pregiudica il diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce del mutare delle circostanze, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle in vigore il 1o agosto 2019, purché siano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva.
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