Art. 15

Organismi per la parità

In vigore dal 20 giu 2019
Organismi per la parità Fatte salve le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organi, comprese le parti sociali, che fanno rispettare i diritti dei lavoratori, gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati, a norma dell' della direttiva 2006/54/CE, per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni basate sul sesso siano competenti per le questioni connesse alla discriminazione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
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