Art. 6
Controllo dell’accesso e delle consultazioni effettuati dalle autorità competenti
In vigore dal 20 giu 2019
Controllo dell’accesso e delle consultazioni effettuati dalle autorità competenti
1. Gli Stati membri dispongono che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari provvedano affinché siano conservate le registrazioni ogni volta che le autorità competenti designate accedono e consultano le informazioni sui conti bancari. Nello specifico, tali registrazioni comprendono quanto segue:
a)
il riferimento del fascicolo nazionale;
b)
la data e l’ora della ricerca o della consultazione;
c)
il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione;
d)
l’identificativo unico dei risultati;
e)
il nome dell’autorità competente designata che consulta il registro;
f)
l’identificativo utente unico del funzionario che ha svolto la ricerca o effettuato la consultazione e, se del caso, del funzionario che ha disposto la ricerca o la consultazione e, per quanto possibile, l’identificativo utente unico del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione.
2. I responsabili della protezione dei dati per i registri centralizzati dei conti bancari controllano le registrazioni regolarmente. Su richiesta, le registrazioni sono rese disponibili anche alla competente autorità di controllo istituita ai sensi dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680.
3. Le registrazioni sono utilizzate unicamente per il monitoraggio della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di una richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi. Esse sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio in corso.
4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari adottino misure adeguate affinché il personale sia a conoscenza delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, inclusi le norme pertinenti in materia di protezione dei dati. Tali misure includono programmi di formazione specializzati.
Storico versioni
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