Art. 4

Accesso e consultazioni alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti

In vigore dal 20 giu 2019
Accesso e consultazioni alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell’, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un’indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L’accesso e le consultazioni si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari trasmettano tempestivamente alle autorità competenti le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire. 2.   Le informazioni supplementari che gli Stati membri ritengono essenziali e includono nei registri centralizzati dei conti bancari a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 non sono accessibili e consultabili dalle autorità competenti a norma della presente direttiva.
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