Art. 7
Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali
In vigore dal 20 giu 2019
Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali
1. Qualora un obbligo di un debitore, previsto dal diritto nazionale, di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore sorga durante una sospensione delle azioni esecutive individuali, esso è sospeso per la durata della sospensione.
2. La sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente all' sospende, per la durata della sospensione, l'apertura, su richiesta di uno o più creditori, di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore.
3. Gli Stati membri possono derogare ai paragrafi 1 e 2 in situazioni in cui il debitore sia incapace di pagare i suoi debiti in scadenza. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere di mantenere il beneficio della sospensione delle azioni esecutive individuali se, tenendo conto delle circostanze del caso, l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore non fosse nell'interesse generale dei creditori.
4. Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore.
Il primo comma non impedisce agli Stati membri di conferire a tali creditori adeguate garanzie per evitare che subiscano un ingiusto pregiudizio in conseguenza di tale comma.
Gli Stati membri possono prevedere che il presente paragrafo si applichi a contratti pendenti non essenziali.
5. Gli Stati membri assicurano che ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente:
a)
di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva;
b)
di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali;
c)
dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure
d)
della concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale.
6. Gli Stati membri possono prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali non si applichi ad accordi di netting, compresi accordi di netting per close-out, su mercati finanziari, mercati dell'energia e mercati dei prodotti di base anche nei casi in cui non si applica l', paragrafo 1, se tali accordi sono opponibili a norma delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza. Tuttavia, la sospensione si applica, da parte del creditore all'esecuzione, di un credito da esso vantato nei confronti di un debitore in conseguenza dell'applicazione di un accordo di netting.
Il primo comma non si applica ai contratti di fornitura di beni, servizi o energia necessari all'operatività dell'impresa del debitore, salvo che tali contratti costituiscano una posizione negoziata su una borsa valori o su un altro mercato, tale da poter essere sostituita in ogni momento al valore corrente di mercato.
7. Gli Stati membri provvedono affinché la scadenza del termine di sospensione di un'azione esecutiva individuale senza l'adozione di un piano di ristrutturazione non comporti di per sé l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore, a meno che sussistano altre condizioni per tale apertura a norma del diritto nazionale.
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