Art. 31

Relazioni con altri atti e con strumenti internazionali

In vigore dal 20 giu 2019
Relazioni con altri atti e con strumenti internazionali 1.   Gli atti seguenti si applicano ferma restando la presente direttiva: a) direttiva 98/26/CE; b) direttiva 2002/47/CE; e c) regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   La presente direttiva lascia impregiudicati i requisiti di salvaguardia dei fondi per gli istituti di pagamento stabiliti a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e per gli istituti di moneta elettronica stabiliti a norma della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25). 3.   La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, firmati a Città del Capo il 16 novembre 2001, di cui alcuni Stati membri sono parte al momento dell'adozione della presente direttiva.
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