Art. 32
Modifica della direttiva (UE) 2017/1132
In vigore dal 20 giu 2019
Modifica della direttiva (UE) 2017/1132
All'articolo 84 della direttiva (UE) 2017/1132 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Gli Stati membri derogano all'articolo 58, paragrafo 1, agli articoli 68, 72, 73 e 74, all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 80, paragrafo 1, e all'articolo 81 nella misura e per il periodo in cui tali deroghe sono necessarie per l'istituzione dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Il primo comma lascia impregiudicato il principio della parità di trattamento degli azionisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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