Art. 9

Adozione del piano di ristrutturazione

In vigore dal 20 giu 2019
Adozione del piano di ristrutturazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a prescindere da chi richiede una procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all', i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate. Gli Stati membri possono altresì disporre, precisandone le condizioni, che i creditori e i professionisti nel campo della ristrutturazione abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione. Le parti non interessate da un piano di ristrutturazione non hanno diritto di voto sull'adozione del piano. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono escludere dal diritto di voto: a) i detentori di strumenti di capitale; b) i creditori i cui crediti hanno rango inferiore ai crediti vantati dai creditori non garantiti nel normale grado di priorità di liquidazione; oppure c) qualsiasi parte correlata con il debitore o con la sua impresa che presenti un conflitto di interessi a norma del diritto nazionale. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale. Come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che i diritti dei lavoratori siano trattati in una specifica classe distinta. Gli Stati membri possono prevedere che il debitore che è una PMI possa scegliere di non trattare le parti interessate in classi distinte. Gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare che la formazione delle classi sia effettuata con particolare attenzione alla protezione dei creditori vulnerabili, come i piccoli fornitori. 5.   I diritti di voto e la formazione delle classi sono esaminati da un'autorità giudiziaria o amministrativa quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono esigere che un'autorità giudiziaria o amministrativa esamini e convalidi i diritti di voto e la formazione delle classi in una fase anteriore a quella di cui al primo comma. 6.   Il piano di ristrutturazione è adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi. Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate. Le maggioranze richieste per l'adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite dagli Stati membri. Tali maggioranze non sono superiori al 75 % dell'importo dei crediti o degli interessi di ciascuna classe o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe. 7.   In deroga ai paragrafi da 2 a 6, gli Stati membri possono prevedere che la votazione formale per l'adozione del piano di ristrutturazione possa essere sostituita da un accordo con la maggioranza richiesta.
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