Art. 21

Controllo dell’osservanza

In vigore dal 20 mag 2019
Controllo dell’osservanza 1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l’osservanza della presente direttiva. 2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva: a) enti pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori; c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo; d) organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679.
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