Art. 21
Controllo dell’osservanza
In vigore dal 20 mag 2019
Controllo dell’osservanza
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l’osservanza della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:
a)
enti pubblici o loro rappresentanti;
b)
organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori;
c)
associazioni di categoria aventi un interesse legittimo;
d)
organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679.
Storico versioni
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