Art. 21 · Controllo dell’osservanza

Art. 21

Controllo dell’osservanza

In vigore dal 20 mag 2019
Controllo dell’osservanza 1.   Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l’osservanza della presente direttiva. 2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva: a) enti pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori; c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo; d) organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679.
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