Art. 22
Imperatività delle norme
In vigore dal 20 mag 2019
Imperatività delle norme
1. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi clausola contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che la mancata fornitura o il difetto di conformità siano portati all’attenzione dell’operatore economico da parte del consumatore o prima che la modifica del contenuto digitale o servizio digitale sia portata all’attenzione del consumatore da parte dell’operatore economico, conformemente all’, non vincola il consumatore.
2. La presente direttiva non impedisce agli operatori economici di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.
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