Art. 13

Comunicazione e scambio di informazioni

In vigore dal 17 apr 2019
Comunicazione e scambio di informazioni 1.   La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi («SafeSeaNet») di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 3, e all’allegato III della direttiva 2002/59/CE. 2.   Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro un tempo ragionevole in conformità della direttiva 2010/65/UE: a) le informazioni sull’ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE che fa scalo in un porto dell’Unione, insieme a un identificativo del porto in questione; b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2; c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all’allegato 3; d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all’allegato 5. 3.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni elencate all’, paragrafo 2, siano disponibili elettronicamente attraverso SafeSeaNet.
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