Art. 5
Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti
In vigore dal 17 apr 2019
Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti
1. Gli Stati membri garantiscono che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti e, se del caso, le autorità locali competenti, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile. Tale consultazione dovrebbe avvenire sia durante la predisposizione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia dopo la sua adozione, in particolare qualora siano stati attuati cambiamenti significativi per quanto riguarda le prescrizioni di cui agli .
Nell’allegato 1 figurano i criteri dettagliati per l’elaborazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare agli operatori delle navi le seguenti informazioni riportate nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in merito alla disponibilità di adeguati impianti di raccolta nei loro porti e come sono strutturati i costi, e a renderle disponibili al pubblico e facilmente accessibili in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente:
a)
ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio e, ove opportuno, il loro orario di lavoro;
b)
elenco dei rifiuti delle navi abitualmente gestiti dal porto;
c)
elenco dei punti di contatto, degli operatori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi offerti;
d)
descrizione delle procedure per il conferimento dei rifiuti;
e)
descrizione del sistema di recupero dei costi, inclusi sistemi e fondi di gestione dei rifiuti di cui all’allegato 4, se del caso.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono rese disponibili anche per via elettronica e aggiornate nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’.
3. Ove necessario per motivi di efficienza, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti possono essere elaborati congiuntamente da due o più porti limitrofi nella stessa regione geografica con l’adeguata partecipazione di ciascun porto, purché siano specificate per ogni singolo porto l’esigenza e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta.
4. Gli Stati membri valutano e approvano il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e garantiscono che si procederà a una nuova approvazione al termine di almeno cinque anni dalla precedente approvazione o nuova approvazione, e dopo che si siano verificati significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo.
Gli Stati membri controllano l’attuazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti.
5. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati dai paragrafi da 1 a 4 se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti stessi.
Gli Stati membri in cui tali porti sono situati ne comunicano il nome e l’ubicazione per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’.
Storico versioni
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