Art. 11
Impegni di ispezione
In vigore dal 17 apr 2019
Impegni di ispezione
1. Ogni Stato membro ispeziona almeno il 15 % del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno.
Il numero totale di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’.
2. Gli Stati membri rispettano il paragrafo 1 del presente articolo selezionando le navi mediante il meccanismo unionale basato sul rischio.
Al fine di garantire l’armonizzazione delle ispezioni e prevedere condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare, la Commissione adotta atti di esecuzione affinché possa definire nel dettaglio gli elementi del meccanismo unionale basato sul rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri stabiliscono le procedure di ispezione delle navi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE al fine di garantire, per quanto possibile, la conformità alla presente direttiva.
Nel definire dette procedure gli Stati membri possono tener conto del meccanismo unionale basato sul rischio di cui al paragrafo 2.
4. Se l’autorità pertinente dello Stato membro non è soddisfatta dei risultati di tale ispezione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’, assicura che la nave non lasci il porto fino a che non avrà conferito i propri rifiuti a un impianto portuale di raccolta in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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