Art. 27
Protezione dei dati
In vigore dal 19 mar 2019
Protezione dei dati
1. Ai dati personali trattati a norma della presente direttiva si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, onde garantire che:
a)
il trattamento dei dati personali a norma degli sia limitato ai tipi di dati di cui all'allegato I della presente direttiva;
b)
i dati personali siano precisi e aggiornati e le richieste di rettifica o cancellazione siano trattate senza indebito ritardo; e
c)
sia stabilito un termine per la conservazione dei dati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati soltanto al fine di:
a)
identificare presunti trasgressori tenuto conto dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nel quadro fissato dall', paragrafo 8;
b)
assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali nel quadro fissato dall', paragrafo 9; e
c)
identificare il veicolo e il relativo proprietario o intestatario in merito al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale nel quadro fissato dagli .
Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie onde garantire che i soggetti interessati godano di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché di presentazione di una denuncia a un'autorità di controllo per la protezione dei dati, risarcimento e ricorso giurisdizionale effettivo identici a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, dalla direttiva (UE) 2016/680.
3. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti in talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 a norma dell' di tale regolamento per le finalità elencate nel paragrafo 1 di detto articolo.
4. Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nello Stato membro di immatricolazione che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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