Art. 26
Relazione degli Stati membri alla Commissione
In vigore dal 19 mar 2019
Relazione degli Stati membri alla Commissione
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione esaustiva entro il 19 aprile 2023 e in seguito ogni tre anni.
La relazione esaustiva indica il numero di ricerche automatizzate effettuate dallo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale e destinate al punto di contatto nazionale dello Stato membro di immatricolazione, in seguito a mancati pagamenti di pedaggi stradali verificatisi nel suo territorio, unitamente al numero di richieste non andate a buon fine.
La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato ai mancati pagamenti di pedaggi stradali, in base alla percentuale di tali mancati pagamenti di pedaggi stradali cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:520:oj#art-26