Art. 21
Registri
In vigore dal 19 mar 2019
Registri
1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale di quanto segue:
a)
i settori del S.E.T. situati nel loro territorio, comprese informazioni relative a:
i)
gli esattori di pedaggi corrispondenti;
ii)
le tecnologie di pedaggio impiegate;
iii)
i dati contestuali di pedaggio;
iv)
la dichiarazione relativa al settore del S.E.T.; e
v)
i fornitori del S.E.T. che hanno contratti di S.E.T. con gli esattori di pedaggi attivi nel territorio di tale Stato membro;
b)
i fornitori del S.E.T. cui è stata concessa la registrazione ai sensi dell'; e
c)
i dettagli di un unico ufficio di contatto di cui all', per il S.E.T., ivi compresi un indirizzo di posta elettronica di contatto e il numero di telefono.
Se non altrimenti specificato, gli Stati membri verificano almeno una volta l'anno che siano ancora soddisfatti i requisiti di cui all', lettere a), d), e) e f), e aggiornano il registro di conseguenza. Il registro contiene anche le conclusioni delle verifiche previste dall', lettera e). Uno Stato membro non è considerato responsabile delle azioni dei fornitori del S.E.T. figuranti nel proprio registro.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.
3. I registri sono accessibili al pubblico per via elettronica.
4. I registri sono resi disponibili a decorrere dal 19 ottobre 2021.
5. Alla fine di ogni anno solare, le autorità degli Stati membri responsabili dei registri comunicano, con mezzi elettronici, alla Commissione i registri dei settori del S.E.T. e dei fornitori del S.E.T. La Commissione mette le informazioni a disposizione di altri Stati membri. Qualsiasi incongruenza della situazione in uno Stato membro deve essere segnalata allo Stato membro di registrazione e alla Commissione.
Storico versioni
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